Importanti novità per il personale scolastico arrivano dal Parlamento. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato alcuni emendamenti nell’ambito dell’esame del decreto PNRR (Decreto n. 19 del 19 febbraio 2026), attualmente in fase di conversione in legge.
Le modifiche riguardano in particolare la mobilità dei docenti, le assegnazioni provvisorie e le procedure di reclutamento, con interventi che incidono anche sull’avvio della riforma degli istituti tecnici.
Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo per il mondo della scuola, in attesa della discussione e della votazione definitiva in Aula.
Inserimento degli idonei del concorso straordinario 2020 negli elenchi regionali
Tra gli emendamenti approvati figura anche l’emendamento 18.9, che interviene sulla disciplina relativa alla costituzione degli elenchi regionali da cui, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, si attingerà per le immissioni in ruolo, in via residuale rispetto alle assunzioni da concorso.
In particolare, viene modificato l’articolo 399, comma 3-ter, del Testo Unico della scuola, consentendo l’inserimento negli elenchi regionali anche ai candidati che hanno partecipato e superato il concorso straordinario 2020, procedura che prevedeva la sola prova scritta, senza prova orale.
L’attuale formulazione della norma, infatti, prevede l’inserimento negli elenchi regionali dei candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020 in poi, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Una formulazione di questo tipo, però, finirebbe per escludere proprio gli idonei del concorso straordinario 2020, che, come noto, non prevedeva una prova orale ma soltanto una prova scritta.
Cosa prevede l’emendamento l’approvato
L’emendamento approvato modifica dunque il testo dell’articolo 399, comma 3-ter, includendo espressamente anche i candidati che abbiano superato la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.
In questo modo viene superata l’esclusione degli idonei del concorso straordinario 2020 e viene ampliata la platea dei docenti che potranno presentare domanda per l’inserimento negli elenchi regionali.
Ordine cronologico delle procedure e articolazione degli elenchi in due sezioni
Il comma 2 dell’art. 18 così come significativamente modificato nel corso dell’esame in sede referente, modifica in più punti l’articolo 399, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Pertanto:
- estende la possibilità dell’inserimento, su richiesta, nell’elenco regionale a coloro che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune o di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 (c.d. Concorso Straordinario 2020).
- si specifica che l’ordinamento interno dell’elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti “facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando” ed in secondo luogo a prevedere che l’ordine dei candidati inseriti nell’elenco regionale segua, oltreché il criterio cronologico, l’ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi banditi a decorrere dal 2020, escludendo, quindi, dal calcolo del punteggio, la valutazione dei titoli. In coerenza con la modifica di cui al numero 1), è inoltre inserito il riferimento alla prova scritta della procedura straordinaria bandita sulla base del già citato articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.
- Infine, con un periodo aggiuntivo collocato in fine al medesimo comma 3-ter, si specifica che ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti, è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:
- la prima sezione, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione per il cui elenco chiedono l’iscrizione;
- la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella per il cui elenco chiedono l’iscrizione.
PERCHÉ NON SI VALUTANO I TITOLI
La relazione illustrativa spiega le ragioni che hanno determinato l’esclusione dall’ordine del punteggio la valutazione dei titoli.
“La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente difformi, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell’elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla diversa valutazione dei medesimi titoli.
La misura opera nell’ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1) concordati nell’ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che ha previsto l’istituzione di elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari”.
