Il CSPI nella seduta plenaria n. 106 del 21/06/2023 ha espresso il previsto parere sullo schema di DPCM sui corsi abilitanti.
Il consiglio, pur esprimendo parere positivo auspica che siano accolte le numerose osservazioni, le integrazioni e i suggerimenti proposti.
Il CSPI:
- valuta nel complesso con apprezzamento la declinazione puntuale degli obiettivi formativi minimi finalizzati a definire i percorsi di formazione iniziale, in coerenza con il profilo professionale e con le indicazioni europee, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
- in particolare, apprezza, in merito alle modalità di realizzazione dei percorsi di formazione iniziale, il richiamo allo svolgimento in presenza come previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo, proprio per garantire una didattica attiva e laboratoriale, in modo che, sperimentando direttamente, i docenti possano utilizzare queste modalità con gli studenti.
- rileva che non sono stati destinati specifici finanziamenti per i percorsi, che assicurino un’offerta formativa di corsi abilitanti più ampia e di qualità sull’intero territorio nazionale, anche prevedendo investimenti dedicati e mirati alla strutturazione di un’organizzazione universitaria a supporto della formazione iniziale dei docenti.
- Si rileva altresì l’importanza di prevedere facilitazioni e borse di studio per garantire il diritto allo studio con la possibilità di accesso a tutte e a tutti a fronte di costi (€ 2.500) che, senza un intervento perequativo, possano non essere alla portata di tutti gli aspiranti che vogliano diventare insegnanti. Sul punto il CSPI propone di prevedere una riduzione complessiva dei costi e comunque di adeguare le esenzioni dal pagamento almeno per gli studenti che ne fruiscono da iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio di accesso all’insegnamento.
- Apprezza, in coerenza con la norma originaria, la presenza significativa di tirocinio diretto e la previsione di percorsi specifici per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, seppure con percentuali ridotte rispetto al fabbisogno anche perché la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune (Decreto n. 497 pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.4.2020) non è stata portata a termine.
- Giudica positivo che si confermi l’accesso ai percorsi abilitanti semplificati per i docenti che intendano acquisire un’ulteriore abilitazione, anche se i posti a loro assegnati rientrano in una quota di riserva e nel contingente del fabbisogno, limitando di fatto la possibilità di un accesso più ampio.
- Auspica che il Ministero dell’Istruzione individui modalità che siano omogenee e univoche per la definizione del fabbisogno e la predisposizione dell’offerta di percorsi in modo da assicurare l’esigenza di formazione per tutti coloro che sono interessati ad abilitarsi.
- Rileva, inoltre, la criticità relativa alle modalità, in capo ai Centri, di programmazione degli accessi in caso di eccedenza di domande rispetto all’offerta universitaria e accademica e propone che l’individuazione dei criteri di precedenza nelle ammissioni sia affidata al Ministero
dell’Istruzione, diretto responsabile della programmazione e delle esigenze di personale nell’ambito del funzionamento del sistema scolastico, in modo da poter mitigare la complessità verificatasi negli anni precidenti in merito al disequilibrio tra esigenza di posti nelle scuole e disponbilità delle Università a erogare corsi. - Riguardo all’organizzazione interna dei Centri, auspica un’ampia partecipazione alla governance, prevedendo anche le rappresentanze elettive all’interno degli organismi che hanno
compiti decisionali, in particolare per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo. - Rileva alcuni aspetti problematici relativi alla definizione e retribuzione del tutor. Al comma 1 dell’art. 10 si afferma che la figura del tutor è ricoperta dai docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado. Sono quindi definite due tipologie di tutor, tutor coordinatore e tutor dei tirocinanti, con compiti diversificati a seconda se tale figura opera nei Centri o nelle istituzioni scolastiche, aggiungendo che “l’incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all’articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo” (Dlgs 59/2017). In realtà la norma citata non definisce nè i criteri di selezione nè i limiti del contingente, ma rinvia a sua volta ad un ulteriore decreto da definire da parte del Ministro dell’Istruzione, di concerto con i Ministri dell’Università e della Ricerca e dell’Economia e delle Finanze. Rispetto alla retribuzione, la medesima norma afferma che “per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023″, ma non sono esplicitate a quale finalità siano destinate queste risorse. In particolare non si chiarisce se siano dedicate alla retribuzione dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti o di entrambe, trascurando infine di definire le modalità e la misura.
- Teme un possibile tardivo avvio dei percorsi. In considerazione delle tempistiche previste, infatti, detti percorsi potrebbero essere attivati presumibilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Dal momento che in prima applicazione (a.a. 2023/2024) i corsi abilitanti dovranno terminare entro il 31 maggio 2024, al fine di scongiurare possibili riduzioni che andrebbero a detrimento della qualità della formazione, il CSPI auspica un’abbreviazione dei tempi riservati agli adempimenti iniziali.
- Segnala la necessità di inserire nel testo del DPCM il rinvio ad un provvedimento specifico, da concordare con l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, che definisca le modalità di accreditamento dei percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale per i futuri docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena o bilingue slovenoitaliano.
- In coerenza con gli attuali corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, propone di modificare come segue: “8. Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni specifica attività formativa’’.