Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.D.G. 1081/2022, per le classi di concorso che presentino un esiguo numero di partecipanti è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non superiore a centocinquanta.

L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali.

Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione delle graduatorie della propria regione e delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo. Sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

VEDI DECRETO E ALLEGATO A