Le commissioni riunite 1a e 7a (Commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali) hanno approvato il maxiemendamento al Decreto legge n. 36/2022 che introduce importanti novità in merito alla scuola.
Il voto di fiducia in aula è atteso tra mercoledì notte e giovedì mattina, così come deciso dalla Conferenza dei capigruppo.
Tra le norme transitorie vi figura un’importante novità in merito alle assunzioni per posti di sostegno.
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 5, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui all’articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.
Sul punto occorre fare attenzione. Diversamente da quanto era trapelato inizialmente non si tratta di assunzioni straordinarie da GPS I fascia (che sono state effettuate l’anno scorso e che in ogni caso sono già previste per quest’anno). Infatti, la norma fa riferimento alle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e undecies dell’art. 1 del Decreto Legge 129/2019.
Di quali graduatorie si tratta? La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto la possibilità di bandire, su base regionale, procedure selettive riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. Queste procedure ad oggi non sono state bandite.
Pertanto, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, delle procedure selettive su base regionale finalizzate all’acceso al ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del titolo di specializzazione, attraverso cui formare delle graduatorie che saranno integrate ogni due anni a seguito di un’analoga procedura concorsuale.
Non si tratta quindi delle GPS bensì di specifiche graduatorie formate attraverso titoli valutabili e procedure selettive di cui nella legge non si specifica la natura delle prove concorsuali ma si rimanda a un successivo.
Ogni due anni sarà inoltre possibile l’aggiornamento delle graduatorie sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura concorsuale e la data dell’aggiornamento.
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