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TFA Sostegno: sì all’accesso con le classi di concorso ad esaurimento [Sentenza TAR Catania]

Le classi di concorso ad esaurimento sono quelle classi che sono destinate a scomparire in quanto l’insegnamento sarà progressivamente attribuito ai docenti di altre classi di concorso. Le tabelle allegate al DPR 19/2016 individuano le classi di concorso ad esaurimento.

Per queste classi di concorso non è possibile bandire nuovi concorsi ordinari né sono consentiti nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali (GPS) e d’istituto. È invece possibile l’aggiornamento delle graduatorie per chi é già inserito e potrebbe essere consentita la partecipazione a concorsi riservati (es: concorso 2018 per docenti abilitati).

PARTECIPAZIONE AL TFA SOSTEGNO, SI O NO?
Già in occasione del IV ciclo TFA la questione della partecipazione dei candidati in possesso di un titolo che dà accesso a una classe di concorso ad esaurimento, era stata assai dubbia e, in mancanza di chiare indicazioni ministeriali, è stata risolta probabilmente in via autonoma dalle singole Università.

Un caso molto particolare della classe di concorso B-32 (Esercitazini di pratica professionale) che, secondo la Tabella B allegata al DPR 19/2016, è accessibile con qualsiasi diploma di istituto di secondo grado, ivi compresi i diploma di maturità scientifica e classica.

LA NOTA 371182 DEL 13 AGOSTO 2020
Con la nota n. 371182 del 13/08/2020 dei due Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’attivazione del corso di specializzazione per le attività di sostegno 2020-2021, V ciclo (c.d. TFA sostegno). Un importante chiarimento riguardava l’impossibilità ad accedere alle selezioni per il corso in quesitone, per gli aspiranti in possesso di un titolo di studio che dà accesso a una classe di concorso ad esaurimento o non più prevista dagli ordinamenti vigenti.

In particolare con tale nota era stato chiarito che non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio. 

L’ORDINANZA DEL TAR LAZIO
Diversi aspiranti hanno però partecipato (o tentato di partecipare) alle selezioni del V ciclo TFA, avendo un titolo che dà accesso solo a classi di concorso ad esaurimento (quali la B-32), venendo però esclusi dagli atenei. Nel caso di specie i ricorrenti erano stati esclusi dalla partecipazione alla prova pratica.

Con l’Ordinanza Cautelare n. N. 02762/2021 del 12 Maggio 2021 il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) aveva accolto la richiesta di misura cautelare considerato:

  • che il bando di concorso prescrive tra i requisiti per accedere il mero possesso del diploma;
  • che la nota interministeriale non può modificare i requisiti così come definiti nel bando.

Con la sentenza pubblicata il 16 maggio 2022 il TAR Lazio ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del definitivo consolidamento della posizione degli interessati.

LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA
Con sentenza pubblicata il 17/05/2023, il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato da una ricorrente esclusa in quanto partecipante al corso tramite la classe di concorso B32 (Esercitazioni di pratica professionale).

La Libera Università Kore di Enna aveva motivato l’esclusione con riferimento all’avvenuto accertamento, in sede di verifica d’ufficio eseguita ai sensi dell’art. 5, comma 8, del bando, dell’inidoneità del titolo di diploma di maturità scientifica. Infatti, benché tale titolo dia accesso alla classe di concorso B-32, questa è ormai da svariati anni indicata dal Ministero come “classe ad esaurimento”, come risulta espressamente dagli allegati A e B del DPR 19/2016.

Con la nota n. 371182 del 13/8/2020, i due Ministeri coinvolti avevano infatti chiarito che l’accesso alle selezioni non era più consentito per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti.

Secondo il TAR Catania:

la risposta, in conformità a quanto sostenuto in ricorso, va individuata richiamando il d.P.R. n. 19 del 2016, avente ad oggetto il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che “I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.” A sua volta, la Tabella B allegata la d.p.r. stabilisce che, relativamente alla classe di concorso B 32 è sufficiente qualsiasi diploma di istituto di secondo grado; ampia ed omnicomprensiva nozione nella quale rientra di certo il titolo posseduto dalla odierna ricorrente.

Si deve quindi ritenere che il diploma maturità scientifica sia idoneo a consentire l’accesso al corso di abilitazione, e che – per converso – la sua inidoneità non possa essere predicata sulla base di una immotivata nota ministeriale (quella del 13.08.2020).

Nella sentenza viene anche richiamata l’Ordinanza del TAR Lazio, depositata dalla ricorrente, dove il TAR ha ritenuto che la nota interministeriale dei due Ministeri non potesse assumere il rango di atto modificativo del decreto ministeriale.

Con analoga sentenza del 16/05/2023 è stata accolto il ricorso contro l’esclusione di una partecipante in possesso di diploma che dà accesso alla classe di concorso A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica).

ACCESSO TRAMITE DIPLOMA FINO AI CONCORSI BANDITI A.S. 2024/25
Ricordiamo che l’accesso con il solo diploma ITP è consentito fino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025. 

Infatti,

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti ((dalla normativa vigente in materia di classi di concorso)).

Per i concorsi banditi successivamente si applicheranno i nuovi requisiti previsti:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Per un approfondimento si veda questo articolo.

VEDI LA SENTENZA DEL TAR CATANIA
VEDI LA SENTENZA DEL TAR CATANIA PER LA A-66
VEDI L’ORDINANZA DEL TAR LAZIO
VEDI LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
VEDI LA NOTA INTERMINISTERIALE DEL 13 AGOSTO 2020

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