HomeProvvedimenti giudiziariTar Sicilia: respinta la richiesta di sospensione dell'Ordinanza del Presidente Musumeci

Tar Sicilia: respinta la richiesta di sospensione dell’Ordinanza del Presidente Musumeci

Il TAR Sicilia, Sezione prima Palermo, con Decreto Monocratico n. 23 del 14 gennaio 2021, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana con la quale si dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 16 gennaio per la scuola primaria e secondaria di primo grado e fino al 31 gennaio per la scuola secondaria di secondo grado. La trattazione in sede collegiale avverrà nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2021.

Il ricorso è stato promosso da alcuni genitori esercenti la relativa responsabilità sui figli minori, alunni di scuola secondaria di secondo grado presso Istituti Scolastici ubicati nella Provincia di Catania. 

Nel decreto si legge,

  • che l’ordinanza impugnata si correla non solo ad esigente di natura prettamente sanitaria, ma anche e principalmente di “protezione civile” ai sensi dell’Ord.za del Capo Dip. Prot. civile n. 630/2020, “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; e ciò in relazione al gravissimo e diffuso quadro epidemiologico determinatosi in Sicilia e nel resto d’Italia nel corso del mese di dicembre 2020 e del corrente mese del 2021.
  • che, in relazione alla temporaneità dell’efficacia dell’ordinanza impugnata (circa due settimane), non sembra possa determinarsi alcun irreversibile compromissione del diritto allo studio dei figli delle odierne ricorrenti, posto che è preciso dovere dell’Amministrazione procedere immediatamente alla riapertura totale o parziale dell’attività didattica nella scuola secondaria, in relazione al positivo evolversi della situazione epidemiologica.
  • che comunque il “diritto all’istruzione costituzionalmente garantito”, al quale si richiamano le ricorrenti sotto vari ed articolati profili di diritto nazionale ed internazionale, non può non correlarsi, stante l’attuale stato di grave – e variabile – emergenza sanitaria, con l’altrettanto fondamentale “diritto costituzionale alla salute”, inteso nella duplice accezione di diritto soggettivo alle cure e di diritto della collettività alla sicurezza sanitaria;  
  • che alla luce di tali considerazioni e, comunque, della prevalenza degli interessi pubblicistici dichiaratamente e cautelativamente perseguiti dalla Presidenza della Regione, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

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