Con la sentenza n. 12621/22 del 20 aprile la Corte di Cassazione, sezione Lavoro Civile, ha sancito il diritto alla retribuzione fino al 31 agosto per i contratti di supplenza su spezzone orario qualora il posto risulti vacante in organico.
Già il Tribunale di Arezzo in primo grado e la Corte di Appello di Firenze in secondo grado, sul ricorso patrocinato dai legali ANIEF, avevano riconosciuto il diritto al pagamento dei mesi estivi. Avvero tale sentenza il MIUR aveva però promosso ricorso alla Corte di Cassazione.
Secondo il Ministero dell’Istruzione trattandosi di supplenze su spezzoni orari che non concorrono alla formazione di cattedre, il loro conferimento deve attuarsi, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del DM 13 giugno 2007, con la stipula di contratti a tempo determinato, che abbiano effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino al giorno dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restando così preclusi i giorni di luglio e agosto (periodo, per definizione, di assenza di attività didattica).
Con la sentenza della Cassazione, che rappresenta l’ultimo grado di giudizio, si legge che:
in proposito non è vero in senso assoluto, quanto afferma il MIUR, ovverosia che l’attribuzione di supplenze su orario inferiore a quello di cattedra previsto per un certo insegnamento, sia in sé indice inconfutabile della mera esistenza di una vacanza “di fatto”.
Secondo i giudici quindi lo spezzone non è di per sé configurabile come una “vacanza di fatto” come invece afferma il MIUR.
E che:
in definitiva, può affermarsi che il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest’ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell’incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell’anno scolastico e quindi fino al 31 agosto.
Secondo i giudici occorre quindi distinguere:
- il caso in cui lo spezzone, cioè un numero di ore inferiore a quello utile ad integrare una cattedra, non costituisca parte di una cattedra già costituita. Lo spezzone in questo caso è sempre stato tale, in quanto mai coordinato ad altre ore. In tal caso, qualora resti scoperto, si tratta di una vacanza “di fatto” e la natura della supplenza è su “organico di fatto” (30 giugno).
- il caso in cui lo spezzone è parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica (ad esempio uno spezzone di una cattedra, poi completata da altre ore in altra o altre scuole). In tal caso si configura come supplenza su “organico di diritto” e spetta la retribuzione fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), nei limiti delle ore di incarico.
Il diritto a ricevere la retribuzione anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, conclamata dall’insistere dell’incarico, per quanto solo per uno “spezzone”, su una cattedra vacante.
In secondo grado la Corte Territoriale nel caso di specie, con motivazione sintetica ma chiara, ha ritenuto che l’affermazione della ricorrente secondo cui quegli “spezzoni” riguardavano una cattedra vacante, essendo stata svolta sulla base dell’accesso agli atti e non avendo ottenuto replica attraverso l’indicazione del nominativo dei titolari delle cattedre cui si andava a supplire, dimostrava la preesistenza di quelle cattedre e quindi la loro vacanza riportava l’incarico ad ipotesi di supplenza su organico di diritto, per mancanza di un titolare.
Tale posizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione.