La Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, è stata chiamata a decidere in merito a una controversia con cui il ricorrente che ha prestato servizio come insegnante non di ruolo alle dipendenze dell’istituto paritario, ne chiedeva la valutazione ai fini della domanda di mobilità territoriale.
L’attuale CCNI per la mobilità del personale docente dispone infatti nelle note comuni che:
il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.
Orbene la Corte di Cassazione con le recenti sentenze n. 32386/2019 e n. 33137/2019, si era pronunciata confermando la non valutabilità del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.
Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate …” (Cass. n. 32386/2019).
Tale posizione non è stata però condivisa dalla Corte d’Appello.
Infatti, ad avviso della Corte d’Appello, interpretando in tal modo, l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (nel senso con cui è stato interpretato dalla Corte di Cassazione) esso si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:
- sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali,
- sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole “pareggiate” nel periodo fino all’anno scolastico 2005/2006,
- sia al medesimo servizio non di ruolo prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato.
Alla luce delle lunghe considerazioni la Corte d’Appello dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione disponendone l’immediata trasmissione di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale. Il giudizio in corso viene quindi sospeso in attesa della questione di legittimità costituzionale.