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Servizio militare e civile sostitutivo: validi anche se prestati non in costanza di nomina [Ordinanza Corte di Cassazione]

La Corte di Cassazione, Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, si è pronunciata con l’Ordinanza n. 5679 2020 del 02.03.2020 in merito alla valutazione del servizio militare di leva e dell’equiparato servizio civile prestato anche non in costanza di nomina.


EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE AL SERVIZIO MILITARE
Deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, di cui si discute nella controversia, gode dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 Legge 230/1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. 66/2010).
Secondo quanto disposto dall’art. 2103 del D.lgs 66/2010, infatti, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

SERVIZIO PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA
L’art. 2050 del D. Lgs 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare afferma che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditdalle pubbliche amministrazioni è da  considerarsi a tutti gli effetti il periodo di  tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall’art. 6, comma 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per Legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina».
Ciò significa che, secondo l’interpretazione del Ministero, ai fini della valutazione è necessario che il docente abbia svolto il servizio militare quando era in corso un rapporto di lavoro in qualità di docente.
Non sarebbero invece valutabili il servizio militare o quello sostitutivo assimilato per legge se questi non sono stati prestati in costanza di nomina.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Secondo la Corte di Cassazione tale interpretazione ministeriale non è corretta. Dalla lettura integrata dei due commi dell’art. 2050 deve ritenersi che:

In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.

Dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabiliai fini della carriera (art. 485) come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanta previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Di conseguenza secondo la Corte di Cassazione si deve disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

Ordinanza n. 5679 2020 del 02.03.2020

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