HomeProvvedimenti giudiziariOrdinanza Cassazione DM: ricorso inammissibile per mancanza di eccesso di potere

Ordinanza Cassazione DM: ricorso inammissibile per mancanza di eccesso di potere

È stata pubblicata l’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19679/2019 (Registro Generale 12238/2018). La Corte afferma che il ricorso avverso la sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato è inammissibile non ravvisandosi il denunciato eccesso di potere giurisdizionale.

Resta quindi confermata la Sentenza dell’adunanza del Consiglio di Stato.

Deve, infatti, ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte secondo cui non sussiste eccesso giurisdizionale quando il giudice svolge attività interpretativa delle norme. Il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali esorbitano dal confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda”.

Per i giudici della Corte Suprema, nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun superamento da parte del giudice amministrativo dei limiti interni della giurisdizione, sia con riferimento all’esame delle eccezione di decadenza, sia in relazione all’affermata insussistenza del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

La Corte di Cassazione, in merito alla presunta violazione delle norme comunitarie o delle sentenze della Corte di Giustizia (motivi 8, 9 e 10) afferma che il Consiglio di Stato ha esplicitamente manifestato di aver valutato la conformità dell’interpretazione accolta ai principi imposti all’amministrazione anche dal diritto dell’Unione Europea e, dunque, anche sotto tale profilo non è ipotizzabile neppure un’ipotesi di omesso esercizio o rifiuto di giurisdizione ai fini della valutazione.

COSA SUCCEDERÀ ADESSO?
I singoli ricorsi proseguiranno il normale iter fino alle singole sentenze di merito che a questo punto si preannuncia no negative. I ricorrenti inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) con riserva, potranno essere depennati solamente in seguito alla sentenza di merito del giudice amministrativo. Parimenti, i ricorrenti che all’atto della convocazione risulteranno ancora in GAE (non essendo intervenuta sentenza di merito negativa) potranno stipulare contratti per scorrimento della graduatoria ad esaurimento (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato).

Vedi l’Ordinanza qui

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