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Nei concorsi scolastici è illegittima la previsione della conoscenza di una lingua straniera al livello B2

Il TAR Lazio con sentenza n. 08426 del 2018 pubblicata il 25/07/2018 si è pronunciato sul ricorso promosso da un ricorrente, partecipante al concorso Ddg 106/2016 per Classe di Concorso Aj55 (Pianoforte Scuole Secondarie 2 Grado) che lamentava, tra l’altro, l’illegittima pretesa della conoscenza della lingua straniera al livello B2.

Com’è noto, il comma 3 art. 5 del DM 95/2016, prevedeva a) sei quesiti a risposta aperta; b) due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Secondo il TAR Lazio, tale previsione si configura come illegittima «nella parte in cui impone di accertare il possesso del grado di conoscenza della lingua straniera prescelta, che nelle scuole primarie deve essere l’inglese, nel livello B2».

La prova di lingua straniera in un concorso diretto al reclutamento di docenti in altre materie:

non può spingersi sino ad accertare la conoscenza della lingua straniera fino al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento. Livello che permette di comprendere le trasmissioni, i notiziari ed i film in originale e senza sottotitoli”.

Ciò anche perché la conoscenza della lingua straniera:

è servente e strumentale rispetto a quella della specifica materia cui inerisce il concorso, e tale strumentalità induce ad affermare che un’eventuale eccellenza in tali materie non può consentire di colmare lacune nelle materie caratterizzanti il concorso”.

Quanto detto vale chiaramente con riferimento alle classi di concorso non di lingua. 
Il TAR Lazio, sulla base di questa e altre motivazioni accoglie il ricorso e ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

 Pubblicato il 25/07/2018

N. 08426/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04214/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Emanuele Giallini, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Americo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Giudicatrice Concorso Bando Ddg 106/2016 per Classe di Concorso Aj55 (Pianoforte Scuole Secondarie 2 Grado) non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Sonia Turchi non costituita in giudizio; 

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame, anche di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali sono state stabilite le griglie di valutazione ed i singoli punteggi attribuiti per la prova scritta e la prova pratica, nonché la valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale indetta con DDG n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso AJ55 Strumento musicale, nonché i Verbali di estremi ignoti con cui il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale dello stesso concorso indetto con DDG n. 106 del 23.02.2016, “per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” nonché degli elenchi degli ammessi all’orale del 1 marzo 2017;

– dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici per la Regione Lazio per la classe di concorso AJ55 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari.

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte e della prova pratica; ivi compreso, nella parte in cui risultasse successivamente lesivo della posizione del ricorrente, del D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 ovvero del Bando di concorso “per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, nonché in parte qua ed ove occorra, nella parte in cui siano successivamente lesivi delle posizioni del ricorrente dei D.M. del MIUR n. 95/2016 titolato “Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità” e relativo allegato A, D.M. del MIUR N. 96/2016 titolato “requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”, D.M. N. 93/2016 titolato “costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento”, O.M. N. 97/2016 titolata “ Formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primari, secondaria di e I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”; del D.P.R. Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell’art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133” N. 19 del 14.02.2016.

– nonché per l’annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d’esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente.

nonché

– quali atti presupposti, del bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio (doc. 2), nella parte in cui all’art. 6 – Prove di Esame e Valutazione delle Prove e dei Titoli– prescrive che le prove di esame e i relativi programmi sono definiti con dal decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016 (doc.3) e dal relativo allegato A (doc. 4), che ne costituisce parte integrante, il quale all’art. 8 – Valutazione delle prove e dei titoli – al punto 4 stabilisce che sono ammessi alle prove orali, i candidati che abbiano raggiunto con la prova scritta di cui all’art. 5 del medesimo bando e con la prova pratica di cui all’art. 6 del medesimo bando il punteggio minimo di 28 punti su 40 complessivi. Art. 8, comma 4: “Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all’art. 5 (prove scritte) che quella di cui all’art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all’art. 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta di cui all’art. 5, comma 3, lett. a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0.5. A ciascuno dei due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per ¾, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all’art. 5 siano più di una, ai sensi dell’art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l’attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all’art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10”. Del medesimo bando di concorso n. 106 del 23/02/2016, art. 6, comma 3, ove, senza alcuna altra indicazione, indichi che le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate, pur disciplinate dall’articolo 5 del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 95;

per la declaratoria del diritto;

del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione della fase orale del concorso di cui al Bando impugnato D.G. n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in G.U. 4A Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIALLINI EMANUELE il 27\10\2017:

Del Decreto del Direttore Generale dell’USR Lazio del 20 luglio 2017 e del successivo decreto del 27.07.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie di merito relative alla Regione Lazio per la classe di concorso AJ55 nella parte in cui il ricorrente risulta incluso con riserva nella posizione n. 15 nonché nella parte in cui risulta confermato per la prova scritta il voto di 25,58; Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso, nonché i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o conseguenziale che lede l’interesse legittimo della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIALLINI EMANUELE il 3\1\2018:

1. Del Decreto del Direttore Generale dell’USR Lazio del 25 ottobre 2017 con il quale sono state rettificate le graduatorie di merito e l’elenco aggiuntivo relative alla Regione Lazio per la classe di concorso AJ55 – strumento musicale – nella parte in cui il ricorrente risulta incluso con riserva con un punteggio totale di 74,18 (punti 25,58 voto scritto; punti 31 voto orale; punti 17,6 voto titoli e quindi complessivamente punti 74,18); Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso, nonché i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o conseguenziale che lede l’interesse legittimo della ricorrente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 10.5.2017 il ricorrente impugna tutti gli atti inerenti il concorso di cui al DDG n. 106del 23.2.2016 per il reclutamento di personale scolastico per le scuole di primo e secondo grado per la classe Aj55 strumento musicale e in particolare i verbali delle prove scritte, le griglie di valutazione nonché la mancata ammissione della prova orale (motivi aggiunti.

1.1. Non si costituiva il MIUR.

Con decreto cautelare n. 2795 del 2017 il ricorrente veniva ammesso a sostenere la prova orale con riserva ma l’amministrazione non ottemperava e il deducente interponeva motivi aggiunti depositati il 20.5.2017 avverso tale provvedimento negativo.

Alla pubblica Udienza del 29 maggio 2018 sulle conclusioni di parte ricorrente la causa veniva ritenuta in decisione.

2. Con il primo motivo il ricorrente precisa che per la classe di concorso AJ55 – Strumento musicale Pianoforte, ha dovuto sostenere una prova scritta ed una prova pratica.

Ciascuna delle prove scritte, infatti, ai sensi dell’art. 5 del DM 95 del 2016, richiamato dall’art. 6 del DDG n. 106 del 23.02.2016, è consistita in otto quesiti inerenti, per i posti comuni, “alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”.

I quesiti erano quindi composti, ai sensi del comma 3 art. 5 del DM 95/2016, da

“a) sei quesiti a risposta aperta; b)due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande

a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal

candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune

Europeo di Riferimento per le lingue”.

Siffatta modalità di svolgimento della prova confligge per il deducente con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, pure richiamato dal DM in questione a presupposto della sua adozione, il quale al comma 3, nel disciplinare la possibilità di svolgimento della prova di lingua straniera, la prevede come facoltativa per la scuola primaria ai fini dell’insegnamento della stessa, determinando la possibilità di attribuzione di dieci punti. Ed anche nei successivi commi, lì ove fa riferimento alla prova di lingua straniera, vi si riferisce in ogni caso e sempre come prova facoltativa. Atteso dunque che il concorso non era inteso alla copertura di posti di insegnamento di lingua straniera, per l’esponente la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza.

Tuttavia il ricorrente ha ottenuto con riferimento ai quesiti di lingua un punteggio positivo che ha portato diverso tempo nella comprensione del testo e nelle formulazione delle risposte.

Invoca a supporto il deducente il disposto di cui all’art. 37 del TU sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) il quale dispone che “1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera…

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica”.

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza della lingua straniera proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso di docenti, non di lingua, il requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant’è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si porrebbero quindi in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Oltretutto, la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno articolato in 5 domande, di livello B2, il che sta a significare che, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, “All’interno di questo livello lo studente riesce a comprendere un testo anche se questo risulta essere molto tecnico. Lo studente è quindi capace di sostenere una conversazione in modo spedito. E’ quindi capace di interagire su diversi argomenti senza grossi sforzi di comprensione dell’altro. Il candidato riesce anche a scrivere e tradurre un elaborato riguardante diversi argomenti”. Insomma, è necessaria una conoscenza della lingua molto buona, tant’è che il livello immediatamente superiore è quello “elevato” C1, oltre il quale vi è solo il C24.

Nel caso di specie la conoscenza dell’inglese in tal misura non atterrebbe in alcun modo all’ambito disciplinare di insegnamento, né avrebbe attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica; risulterebbe quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell’art. 5 (DM 95/2016) confligge con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: “trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”.

Per il ricorrente è pertanto illegittimo il DM 95 del 2016, art. 5, comma 3 lì ove prevede come obbligatoria una prova scritta di inglese di livello B2, sia il bando di concorso lì ove viene richiamata tale norma.

2.1. A parere del Collegio la doglianza si presenta persuasiva e va conseguentemente accolta.

Dirimente appare il disposto di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001 laddove stabilisce che a decorrere dal 1.1.2000 i concorsi pubblici delle amministrazioni dello Stato “prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”.

Tale norma va letta in parallelo con il disposto di cui al comma 3, che stabilisce che con regolamento ex art. 17, co. 1, L. n. 400/1988 vengano “stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando” della lingua straniera in questione.

Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell’economia del concorso di cui si discuta.

E’ infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull’insegnamento dell’idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di insegnamento messa a bando non sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di “conferenze” e consente di “seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare” e permette di capire “la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard”.

Non si richiedono particolari sforzi ermeneutici per affermare che un simile livello di conoscenza si profila ultroneo rispetto ad un concorso incentrato sull’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola primaria.

Per il vero la giurisprudenza non si è occupata funditus della questione ma utili supporti possono trarsi da un recente precedente di primo grado dove si è puntualizzato che “Le prove orali di informatica e lingua straniera, rispetto alle quali il ricorrente ha riportato un giudizio “positivo” senza che fosse specificato un corrispondente punteggio, nell’ambito della prova orale il cui esito è stato per lui insufficiente (19 punti, a fronte dei 21 minimi necessari al conseguire l’idoneità), sono da ritenere legittimamente valutate, ove si consideri che la conoscenza di tali materie è accessoria e servente rispetto alla professionalità richiesta dall’amministrazione con l’indizione del concorso in questione, che lo scarso risultato della prova orale palesa un’inidoneità alle mansioni cui il ricorrente sarebbe stato chiamato in caso di superamento del concorso, e che la preparazione in materie concorsuali secondarie non può colmare l’impreparazione nelle materie principali.” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 82 ).

Emerge da tale pronuncia che la conoscenza della materia dell’informatica e della lingua straniera è servente e strumentale rispetto a quella della specifica materia cui inerisce il concorso, e tale strumentalità induce ad affermare che un’eventuale eccellenza in tali materie non può consentire di colmare lacune nelle materie caratterizzanti il concorso.

2.2. Consegue dalle tratteggiate coordinate ermeneutiche che una prova di lingua straniera in un concorso diretto al reclutamento di docenti in altre materie non può spingersi sino ad accertare la conoscenza della lingua straniera fino al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento. Livello che permette di comprendere le trasmissioni, i notiziari ed i film in originale e senza sottotitoli.

Illegittima è pertanto la previsione dell’art. 3, lett. b) del D.M. n. 95 del 23.2.2016 nella parte in cui impone di accertare il possesso del grado di conoscenza della lingua straniera prescelta, che nelle scuole primarie deve essere l’inglese, nel livello B2.

3. Con il terzo motivo il deducente lamenta che le griglie di valutazione dei titoli non siano state mai pubblicate, così che si è impedito ai candidati di conoscere prima dell’espletamento delle prove, i criteri distribuzione del punteggio e la loro rilevanza in seno al giudizio valutativo.

Per parte ricorrente tale modus operandi viola l’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 che dispone che la commissione stabilisca i criteri de le modalità di valutazione delle prove concorsuali alla prima riunione, da formalizzare nei relativi verbali.

3.1. Ad avviso della Sezione la doglianza è destituita di fondamento e va disattesa.

Invero, ciò che l’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 impone a pena di illegittimità della procedura di reclutamento, è la previa definizione dei criteri di valutazione delle prove prima che siano resi noti i nominativi dei concorrenti post correzione delle prove onde scongiurare il rischio che i criteri di valutazione siano confezionati in guisa da agevolare qualche candidato.

Criteri di valutazione che ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.

Altro onere predisposto a pena di illegittimità della procedura è la formalizzazione dei criteri nei relativi verbali.

La giurisprudenza di questo T.A.R. ha invero sancito che è consentito fissare i criteri valutazionali anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della loro correzione, onde fornire alla Commissione adeguati e predefiniti parametri per l’espressione e la formulazione del relativo giudizio e contestualmente evitare che i criteri vengano definiti dopo aver scoperto l’identità dei concorrenti.

Si è in tal senso condivisibilmente affermato che “La previsione di cui all’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. È stata, pertanto, ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo l’effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione, cioè dell’effettiva correzione e valutazione delle prove scritte.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368).

Ciò posto, rimarca il Collegio che non è parola nella norma infondatamente invocata, di una attività notiziale ovverosia della pubblicazione dei criteri preindividuati e formalizzati con i verbali.

Le garanzie di par condicio e trasparenza sono adeguatamente soddisfatte dalla previa fissazione e verbalizzazione dei criteri valutazionali prima della correzione delle prove scritte e dell’espletamento di quelle orali, non occorrendo che i criteri stessi vangano anche pubblicati.

4. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dall’art. 400 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Nello specifico, i commi da 9 a 11 del predetto art. 400, statuiscono che: “9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10.Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11.La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”.

La volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull’Istruzione per il deducente è volta ad obbligare le commissioni esaminatrici a valutare complessivamente e congiuntamente tutte le prove concorsuali, ivi compresa la prova orale.

Le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica con frazionamento della valutazione della prima rispetto alla prova orale contrastano con il principio di unitarietà della valutazione espresso dall’art. 400, T.U. 297/1997. Peraltro i commi da 9 a 11 della citata norma prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale.

Di diverso tenore e contenuto sostanziale sarebbero invece le norme dell’art. 8 del decreto 95/2016: “..per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all’art. 5 (prove scritte) che quella di cui all’art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all’art. 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta di cui all’art. 5, comma 3, lett. a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0.5. A ciascuno dei due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per 3/4, al dine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all’art. 5 siano più di una, ai sensi dell’art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l’attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all’art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10”.

La prova pratica o di laboratorio ha lo stesso scopo delle prove scritte, tanto che il Ministero ha sempre chiarito che ad ogni quesito si sarebbe dovuto attribuire il punteggio intero da zero a dieci e che la votazione complessiva sarebbe stata data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito, con ciò, dunque, sancendo che la soglia di sbarramento è data dal punteggio finale di tutte le prove scritte e di laboratorio e pari a 28/40 e non quello delle sole prove scritte ragguagliato a trentesimi.

4.1. Ad avviso del Collegio la censura è fondata.

Invero, il disposto di cui all’art. 400, co. 9, del T.U., che stabilisce che “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli” sta a significare che la prove scritte e pratiche costituiscono un unicum sul quale misurare la valutazione e l’attribuzione dei quaranta punti disponibili.

Non è lecito dunque scomporre i quaranta punti in trenta per la prova scritta e 10 per quella pratica, così come previsto nel bando impugnato.

Ciò equivale a dire che di tutte le prove non orali la commissione esaminatrice deve effettuare uno scrutinio cumulativo ed esprimere un giudizio unitario.

Dimodoché nel concreto formarsi del giudizio dell’organo valutatore, un’eventuale carenza in una delle prove non orali non deve necessariamente essere estrinsecata e formalizzata con un voto e va soppesata in relazione alla valutazione delle altre prove non orali, dimodoché il giudizio finale sia la risultante complessiva di tutte e due le prove non discorsive.

Si intende dire cioè che la commissione può compensare e “recuperare” eventuali défaillances in una delle prove non orali mercé la valutazione migliore dell’altra, onde formulare un giudizio finale sintetico che sia il prodotto di uno scrutinio complessivo.

La giurisprudenza ha già attinto il principio dell’unitarietà della valutazione della prova scritta e di quella pratica, avendo affermato che “La tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall’articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale. Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l’impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. Il citato articolo 400, comma 9, d. lgs. n. 297/1994, specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l’unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.” (Consiglio di Stato Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2677; in tal senso anche T.R.G.A. Trento, 12 marzo 2014 n. 87).

Si è altresì delineata la ratio di siffatta unitarietà di valutazione, puntualizzandosi condivisibilmente che “La natura “congiunta” delle prove scritte e grafiche postulata dall’art. 400 comma 11, d.lg. n. 297 del 1994, non deve intendersi in senso strettamente formale e cronologico, ossia nel senso che le prove — sia scritte che grafiche — debbano essere esaminate tutte contestualmente. Deve, piuttosto, intendersi in senso sostanziale e logico, ossia nel senso che il giudizio globale — ossia, appunto, la valutazione e non la mera correzione — non debba essere la risultante meccanica della considerazione atomistica di ciascun elaborato dal candidato, ma debba fondarsi sull’indefettibile connessione reciproca tra questi ultimi. In altri termini, la formula in base alla quale «la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente» sta a significare che la Commissione giudicatrice, nell’apprezzare ciascun elaborato, non possa prescindere dall’esame degli altri.”(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 30 settembre 2013 n. 4497).

In definitiva, i motivi settimo e primo si prospettano fondati ed assorbenti e consentono di accogliere il gravame con assorbimento delle residue censure non scrutinate.

Le spese seguono la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti li accoglie entrambi e, per l’effetto, annulla i provvedimenti e gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00-duemila/00.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Alfonso GrazianoRiccardo Savoia

IL SEGRETARIO

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