Con un avviso del 13 settembre pubblicato sul proprio sito web, l’Ambito Territoriale di Siena, in relazione al contenzioso inerente il supposto valore abilitante dei 24 CFU ha pubblicato l’importante Ordinanza della Corte di Appello di Firenze, che, accogliendo integralmente le tesi difensive dell’Amministrazione, ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, giudicando la stessa “assai controvertibile”. L’Amministrazione terrà conto, nelle proprie determinazioni , dei principi giuridici contenuti nel provvedimento.
La nota fa seguito all’altra nota, già pubblicata in data 11 agosto 2020, nella quale, a seguito delle numerose richieste con le quali si intimava di accogliere la domanda di inserimento nella I° fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), l’amministrazione ha reso noto il proprio orientamento in base al quale il possesso congiunto di diploma di maturità/laurea e di 24 Crediti formativi universitari conseguiti nelle materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche non costituisce abilitazione all’insegnamento in capo al soggetto detentore.
Si devono quindi intendere come respinte tutte le richieste aventi ad oggetto l’inserimento in I° fascia della GPS in forza del congiunto possesso di un titolo di studio e di 24 CFU nelle materie psicoantropo-pedagogiche e metodologie didattiche.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena in primo grado, accogliendo il ricorso promosso dagli appellanti, ha dichiarato il diritto dei docenti ricorsisti all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto e condannato l’amministrazione a provvedere a tale inserimento, ciò sul presupposto dell’idoneità abilitante dei titoli posseduti dai ricorrenti (Titolo di studio e 24 CFU) [Sentenza 99/2020].
IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
La difesa ministeriale, nel corso del giudizio di secondo grado, ha argomento variamente l’erroneità dell’interpretazione offerta dal giudice di primo grado della complessa disciplina relativa al reclutamento del personale docente a tempo determinato della scuola, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei titoli abilitanti, come tali idonei a consentire l’inserimento dei docenti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, titoli tra i quali non rientrerebbero i titoli posseduti dalla controparte (Diploma di laurea + 24 CFU).
L’appellante ha chiesto inoltre la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione, assumendo che la presente controversia si inserisce in un contenzioso di ben più ampie dimensioni (sarebbero oltre 100 le liti già pendenti dinnanzi al Tribunale di Siena e più di 40 le sentenze favorevoli alle parti private già notificate all’amministrazione).
Secondo l’Amministrazione, l’esecuzione della sentenza determinerebbe “uno stravolgimento completo delle graduatorie di seconda fascia dell’Ambito Territoriale di Siena” e quindi un pregiudizio irreparabile “sia all’ufficio scolastico in termini organizzativi sia in termini di chance lavorative a tutti gli altri docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia (magari anche in possesso dei 24 CFU, che non hanno esperito ricorso, o peggio, che pur avendolo esperito presso altro Tribunale, non lo hanno vinto) che si vedrebbe scavalcati ingiustamente dai docenti non abilitati.
La Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, ha ritenuto fondata l’istanza di sospensione formulata dal Ministero dell’Istruzione. La materia di causa è infatti senz’altro complessa e la soluzione ermenutica raggiunta dal Tribunale di Siena in I grado è assai controvertibile. La provvisoria esecutività della decisione di primo grado deve essere pertanto sospesa fino alla pronuncia di merito del II grado.
Nell’ordinanza si legge che:
È pacifico che la controversia si inserisca in un contenzioso di dimensioni significative, tale da effettivamente pregiudicare (oltre alle posizioni dei controinteressati negli istituti in cui vi siano docenti inseriti in terza fascia) il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica che, ove i docenti vittoriosi fossero assunti a tempo determinato e le decisioni poi riformate, sarebbe costretta a procedere a nuove assunzioni in favore dei soggetti aventi titolo rimasti, in ipotesi illegittimamente, pretermessi. Con danno anche agli studenti e del loro diritto alla continuità didattica”.
E ancora:
Quanto poi all’effetto sulla presente controversia dello ius superveniens (diritto sopravvenuto), si tratta di un tema complesso, che merita il vaglio della piena cognizione nella fase di merito del giudizio. Esso infatti, almeno in astratto, coinvolge, prima che l’interesse del Ministero ad ottenere la sospensione dell’efficacia della decisione impugnata, l’attualità dell’interesse delle parti (anche degli odierni appellanti) a una pronuncia di merito (ma in effetto le questione sono assai più articolate e complesse, giacché anche la normativa secondaria sopravvenuta, relativa alla formazione delle graduatorie provinciali e di istituto, sembra distinguere la posizione dei docenti in possesso del diploma di laurea e dei CFU da quella dei docenti in possesso di abilitazione“.
La questione è quindi in generale senz’altro complessa e la soluzione ermeneutica raggiunta dal Tribunale di Siena in I grado viene ritenuta assai controvertibile, anche alla luce della nuova normativa (ius superveniens) relativa alla formazione delle graduatorie provinciali e di istituto che sembra distinguere la posizione dei docenti in possesso del diploma di laurea e dei CFU da quella dei docenti in possesso di abilitazione.
Per questo motivo secondo la Corte, la questione merita di essere vagliata approfonditamente nella fase di merito del giudizio.
Avviso dell’11 Agosto 2020
Ordinanza della Corte di Appello di Firenze