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Isolamento fiduciario/Quarantena COVID, partecipazione ai concorsi e prove suppletive: sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sezione Settima, con sentenza pubblicata il 10 ottobre 2023 si è pronunciato in merito a un ricorso collettivo con i quali i ricorrenti lamentavano l’impossibilità a partecipazione alla prova scritta del concorso 2020 (bandito con decreto dipartimentale n. 499/2020), in quanto collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena per l’applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (Covid-19).

In particolare, nel ricorso promosso presso il TAR Lazio è stato esposto che, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, i ricorrenti, pur avendone i requisiti ed avendo fatto domanda, non hanno potuto partecipare alla fase della prova scritta della procedura, in quanto collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena per l’applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (Covid-19) e sono stati quindi esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva.

TAR LAZIO
Il TAR Lazio, sezione terza, in primo grado con sentenza n. 11684/2022 aveva accolto il ricorso affermando tra l’altro che:

  • L’accertamento della positività porta con sé l’obbligo di isolamento, che è incompatibile con la partecipazione al concorso, e tale obbligo è radicalmente diverso da qualsiasi altro finora conosciuto in quanto lo stesso è determinato in funzione della protezione della collettività oltre che del singolo infettato.

  • Qualora si respingesse la possibilità di prove suppletive verrebbe incitata la dichiarazione mendace al fine di partecipare al concorso, con la conseguente messa a rischio della salute pubblica, il che giustificherebbe anche il rinvio alla Consulta delle norme primarie ove interpretate in senso contrastante a quanto sopra.

  • L’orientamento che nega le prove suppletive pone un problema di compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà e tutela della salute, nonché con il diritto UE in relazione al divieto di discriminazione ed alla tutela della salute di cui, tra l’altro, agli artt. 2 TUE, art. 10 e 168 e ss. TFUE, con conseguente obbligo di disapplicazione ovvero di rinvio alla Corte di Giustizia UE, cui non si procede, evidenzia il TAR, stante la possibilità di interpretazione conforme.

IL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, ha invece accolto l’appello del Ministero riformando la sentenza di primo grado.

Secondo il Consiglio di Stato:

  • il puntuale richiamo alla recente giurisprudenza della Sezione consente di valutare, anche con specifico riferimento al profilo cautelare, in modo coerente e conforme le questioni dedotte in sede di appello cautelare. Al riguardo, può essere richiamata integralmente l’ordinanza n. 3673/2022, nella parte in cui, pur nei limiti dell’accertamento proprio della fase cautelare “si valutano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati”.
  • “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico alla celere conclusione della procedura concorsuale, con certezza dei relativi tempi, dovendosi anche rilevare che nella fattispecie viene in considerazione una procedura di reclutamento ordinaria, oggetto di indizioni periodiche alle quali potrà prendere parte chi, come l’odierna appellata, non ha potuto partecipare al concorso oggetto della presente impugnativa (In senso conforme, le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3312/2022; 4518/2022; 4424/2022; 4425/2022”.
  • Sul profilo di merito, va richiamato, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., il precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n.6193/2023. Nella predetta sentenza, si ribadisce che la regola generale secondo cui l’impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell’interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. Ê altresì precisato che, quand’anche di origine legale, e cioè connesso alla normativa emergenziale, l’impedimento rimane un fatto individuale, irrilevante per l’amministrazione che ha indetto il concorso, e che, pertanto, l’interesse del soggetto da esso colpito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati.
  • Va aggiunto che “non ha rilievo in contrario il fatto che l’impedimento possa nella sostanza essere riconducibile in via esclusiva all’atto della pubblica autorità, come nell’ipotesi di guarigione dalla malattia prima della scadenza del termine di durata della quarantena, e dunque di idoneità sul piano psico-fisico a sostenere le prove del concorso. Anche in questo caso resta il fatto che l’interessato non è legalmente nelle condizioni di presentarsi a sostenere le prove concorsuali per un fatto riconducibile alla sua sfera personale, di cui l’amministrazione, tenuta al rispetto del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., non può farsi carico per le ragioni anzidette. Il principio di imparzialità enunciato dalla disposizione costituzionale ora richiamata non consente inoltre di ipotizzare deroghe allo svolgimento della selezione concorsuale nel rispetto delle esigenze di contemporaneità, contestualità ed anonimato delle prove richiamate nell’appello, attraverso un bilanciamento di queste ultime con il contrapposto interesse individuale a sostenere le prove concorsuali malgrado l’impedimento temporaneo, ed in particolare con il differimento delle prove per la parte colpita da quest’ultimo rispetto alla generalità dei concorrenti. Innanzitutto, come statuito nel precedente di questa sezione sopra richiamato nessuna disposizione in questo senso si riscontra a livello normativo”.

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