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Il TAR Campania respinge la richiesta di sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione De Luca

Con l’Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 16 ottobre e fino al 31 ottobre 2020, decisione in parte rettificata dalla successiva Ordinanza 80/2020 che ha consentito lo svolgimento in presenza delle attività delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni).
Avverso tale decisione alcuni genitori hanno proposto ricorso al TAR Campania chiedendo la sospensione dell’Ordinanza. Il TAR, alla luce delle considerazioni sotto esposte, ha respinto la richiesta di sospensione dell’Ordinanza, fissando la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 17 novembre 2020.

Secondo il TAR, alla stregua della delibazione consentita nella presente fase cautelare, la Regione Campania sembra aver esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario.

Sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare che ne occupa e della verifica rigorosa dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, da porre a fondamento dell’eventuale concessione della invocata tutela, sembra, nelle more, doversi dare prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato; tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale, alla stregua dell’attuale riparto di competenze, e che resta, dunque, irrilevante la localizzazione intraregionale degli eventuali focolai (“polarizzazione del contagio” in determinate aree territoriali) rispetto alla gestione unitaria, su base regionale appunto, delle strutture di ricovero e cura deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria.

La lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori.

La espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito di rimodulazione della stessa, all’esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre 2020 – le cui disposizioni, per quanto rileva (art. 1, comma 1, lettera d), n. 6), in materia di attività didattiche), si applicano a far data dal 21 ottobre 2020 – , valgono a dequotare il pregiudizio nelle more lamentato.

Vedi il Decreto del TAR

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