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Il dottorato di ricerca non è equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento: sentenza TAR

Con sentenza n. 05871/2019 il TAR Lazio (sezione Terza Bis),  ha respinto il ricorso promosso da alcuni docenti in possesso del DOTTORATO DI RICERCA che chiedevano l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto in virtù del presunto valore abilitante del titolo di dottorato.

Il TAR definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge condannando i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese giudiziali in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00.

Premesso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il titolo di dottore di ricerca, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in discussione. Riguardo al titolo di dottore di ricerca, l’art. 4 della l. n. 210 del 1998 stabilisce che “i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione” (sul dottorato di ricerca v. anche il d. m. n. 270 del 2004, articoli 3, comma 8, e 6, commi 5 e 6).

Il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.

Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

Vedi qui la sentenza

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