Con sentenza n. 11082 pubblicata il 18 settembre 2019, il TAR Lazio si è pronunciato in merito ricorso promosso dagli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) con il quale i ricorrenti chiedevano l’annullamento del bando di cui al DM n. 400/2017 (Decreto di aggiornamento delle GAE) nella parte in cui escludeva la possibilità di presentazione della domanda di inserimento in GAE da parte di tali insegnanti, già titolari di diploma abilitante ex lege conseguito prima della chiusura delle graduatorie nonché l’annullamento del DM 374/2017 (Decreto di aggiornamento delle graduatorie d’istituto) che parimenti non consentiva l’inserimento di detti docenti nella II fascia delle graduatorie d’istituto.
Secondo il TAR, il ricorso è infondato secondo quanto già affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018 e più volte ribadito da questa Sezione, da ultimo, nella sentenza n. 7334/2019.
In tale decisione è stato infatti chiarito che:
a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;
b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento ma può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.
In altri termini, nonostante per le classi di concorso ITP non siano stati mai attivati percorsi abilitanti ordinari (SSIS, TFA) ma solo percorsi speciali (PAS, riservato ai docenti con 3 anni di servizio), ciò non può giustificare l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto né tantomeno nelle graduatorie ad esaurimento. Altro discorso è invece la partecipazione di tali insegnanti ai concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione come requisito di accesso poiché in questo caso, la mancata attivazione dei percorsi abilitanti, può giustificarne la partecipazione e comunque la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.