Il TAR Lazio con sentenza n. 07949 dell’11 luglio 2018 pubblicata il 17/07/2018 si è pronunciato in merito al diritto al reinserimento in GAE dei docenti depennati per mancato aggiornamento cioè per non aver prodotto domanda di aggiornamento nei termini prescritti dal MIUR.
Il D.M. 400/2017 che disciplinava il tradizionale aggiornamento annuale delle graduatorie, pur prevedendo l’inserimento a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2017, non contemplava la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che – come i ricorrenti in questione – erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
Secondo il TAR, «il ricorso è fondato alla luce dell’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017)».
È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione».
In virtù delle suddette considerazioni il TAR ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si veda anche l’analoga sentenza n. 07950/2018
Pubblicato il 17/07/2018 N. 07949/2018 REG.PROV.COLL. N. 09528/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; contro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff III Ambito Terr per la Provincia dell’Aquila, Uff Scolastico Reg Basilicata – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Calabria – Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia, Uff Scolastico Reg Liguria – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Molise – Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Lombardia – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Calabria-Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza, Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Basilicata – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria – Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Forli’ Cesena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Marche – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche – Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise – Ambito Terr per la Provincia di Isernia, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Margherita Tararà, John Rocco Ferrara, Diana Bettiol, Camilla Medeghini, Daniela Dello Monaco, Ivan Locci, Domenicantonio Fornaro, Teresa Matera, Elena Colombo, Graziella Salinitri, Irene Principe, Irene Sberna, Salvatore Chiara, Anna Maria La Valle, Maria Bruno, Maria Clara Pagano, Francesco Toscano, Mirella Innaimi, Georgia Loretta Felici, Annalisa Iuorio, Alice Di Leonardo Alice, Claudia Rangognini Claudia, Gliulia Fidanza Gliulia, Giuseppe Marina Giuseppe, Maria Concetta Lapa Maria Concetta, Eleonora Parrini, Patrizia Allegrone, Apollonia Califano, Angela Simone, Lucia Elia, Giovanni Donetti, Silvana Pellicoro, Lorenzo Di Teodoro, Elena Fasano, Franca Maria Gucciardi, Vivana Codato, Rosella Stoinic, Carmelo Sampieri, Chiara Lanzanova non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del d.m. 400/17 nella parte in cui – degli artt. 1 – 4 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico – (di seguito MIUR) n. 400 del 12 giugno 2017, trasmesso e pubblicato con nota del 13 giugno 2017, recante disposizioni relativamente “all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – operazioni di carattere annuale”, nella parte in cui, pur prevedendo l’inserimento a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2017 e quindi, sostanzialmente, una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contemplano la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che – come gli attuali ricorrenti – erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie; – dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M. n. 400 del 2017 nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità WEB; – del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione convenuto innanzi alla diffida presentata dai ricorrenti per ottenere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”; – delle seguenti graduatorie ad esaurimento definitive ripubblicate, ai sensi del DM 400/2017, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia – qui resistenti – valide per l’anno scolastico 2017/2018, come da TABELLA che segue, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono, o lo prevedono con riserva, il reinserimento dei ricorrenti, nonché per l’accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a. e/o annullamento – dell’art. 7 del medesimo D.M. n. 400 del 2017 nella parte in cui sancisce che “per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”, facendo sostanzialmente rivivere l’art. 1 del dm. n. 235/2014, già annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3324/2017; – del Decreto del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 235/2014, nella parte in cui sanciva che “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie”, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria; e nella parte in cui prevedeva che poteva chiedere l’inserimento e/o l’aggiornamento del punteggio [SOLTANTO] “Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (…) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,” e NON ANCHE il personale già inserito nelle suddette graduatorie ma cancellato perché, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza nelle precedenti graduatorie; – del pedissequo Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) – n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui all’art. 5 faceva rivivere il D.M. n. 235/2014 nonché nella parte in cui, pur prevedendo l’inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2015, non contemplava la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime; – del pedissequo Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) – n. 495 del 22 giugno 2016, nella parte in cui all’art. 5 faceva rivivere il D.M. n. 235/2014 e laddove, pur consentendo l’inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2016 e quindi una riapertura delle graduatorie, non contemplava la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria ai docenti cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime, nonché nei limiti di interesse – dell’art. 1, comma 2, del DDG 31.03.2005 nelle parti in cui prevedeva che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria; – dell’art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007 nelle parti in cui sanciva che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria. – dell’art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell’8 aprile 2009 nelle parti in cui sanciva che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria. – dell’art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nelle parti in cui disponeva che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria. – dei provvedimenti di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicati, con cui gli Uffici Scolastici hanno cancellato i ricorrenti dalla graduatoria ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di aggiornamento. nonché per la declaratoria – del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di richiesto inserimento, valide per l’anno scolastico 2017/2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\11\2017 : per l’annullamento delle graduatorie ad esaurimento di III fascia ripubblicate ai sensi del DM 400/2017 dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali indicati in ricorso per l’anno scolastico 2017/2018 per le classi di concorso e per le province di chiesto inserimento dei ricorrenti nelle parti in cui non prevedono il loro inserimento o lo prevedono con riserva; per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff III Ambito Terr per la Provincia dell’Aquila e di Uff Scolastico Reg Basilicata – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Calabria – Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Avellino e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Liguria – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg Molise – Ambito Terr per la Provincia di Campobasso e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Calabria-Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza e di Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Puglia – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti e di Uff Scolastico Reg Basilicata – Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera e di Uff Scolastico Reg Calabria – Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Benevento e di Uff Scolastico Reg Campania – Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Forli’ Cesena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo e di Uff Scolastico Reg Liguria – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Liguria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Cremona e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Lecco e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Sondrio e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Marche – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche – Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise – Ambito Terr per la Provincia di Isernia e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte – Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna – Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti hanno impugnato il d.m. 400/2017 nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimentoin graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato alla luce dell’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione» ‒, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione). È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione». 4.2 Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria” (sentt. 402172018, 3703/2018). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di merito. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Emiliano Raganella, Primo Referendario
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