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Fasce orarie di reperibilità: ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti privati e pubblici [Sentenza TAR Lazio]

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, il Tar del Lazio ha affermato che il mantenimento di fasce orarie di reperibilità diverse tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del privato rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento, perché la malattia non può essere trattata in modo differente tra i due rapporti di lavoro.

In particolare:

  • Con riferimento al settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono così indicate: 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. Per per il settore privato le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono completamente diverse: 10-12 e 17-19 (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata).
  • Il D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017, in attuazione dell’art. 18 del citato d.lgs n. 75 del 2017 era chiamato a prevedere l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato. Senonché, è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.
  • L’art. 3 D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017 risulterebbe innanzitutto in palese contrasto con l’art. 3 Costituzione, determinando un’illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato. In oltre nel settore pubblico l’Inps effettua le visite fiscali per i dipendenti pubblici anche d’ufficio, ossia non solo su richiesta dei dirigenti della pubblica amministrazione.
  • La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
  • Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

Conseguenze

Le considerazioni svolte nella disamina del TAR hanno condotto all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.

In sostanza, occorrerà attendere la riscrittura del decreto alla luce delle indicazioni giunte dal TAR. Bisognerà riscrivere gli orari di reperibilità per i dipendenti, sia pubblici che privati, così come gli orari delle esenzioni per malattia e infortunio sul lavoro.

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