La procedura straordinaria di stabilizzazione avviata con il D.M. 9/2024 non è infatti idonea a sanare l’abuso: questa è la conclusione centrale della sentenza n. 30779/2025.
Il caso: 27 anni di precariato con contratti annuali
La docente, insegnante di religione cattolica, aveva lavorato dal 1997/1998 con contratti annuali sempre rinnovati. Il Tribunale di Spoleto prima e la Corte d’Appello di Perugia poi avevano riconosciuto la reiterazione abusiva dei contratti, disponendo un risarcimento pari a dodici mensilità della retribuzione globale.
La Cassazione conferma integralmente la decisione di merito:
- il superamento dei 36 mesi di durata continuativa o discontinua rappresenta il limite massimo di utilizzo legittimo del tempo determinato. I 36 mesi rappresentano un parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine.
- la docente era rimasta “precaria” per 27 anni senza alcuna reale prospettiva di stabilizzazione.
La questione centrale: la procedura straordinaria sana l’abuso?
Il Ministero sosteneva che la procedura straordinaria di reclutamento prevista dall’art. 1-bis del D.L. 126/2019, modificata nel tempo e avviata con D.M. 9/2024, avesse effetto “sanante” dell’illegittimità, poiché offrirebbe una ragionevole chance di immissione in ruolo.
La Cassazione respinge con decisione questa impostazione.
Perché la procedura non sana l’abuso
Secondo la sentenza, la procedura straordinaria:
- non è automatica, ma selettiva;
- prevede una prova orale didattico-metodologica, verifica dell’uso delle tecnologie, prova di lingua inglese e valutazione dei titoli (come riportato a p. 10 del documento) ;
- determina quindi una mera chance di assunzione, non una certezza né un percorso predeterminato.
La Suprema Corte ribadisce un principio chiave della propria giurisprudenza:
una procedura concorsuale, anche se riservata, non può cancellare l’illegittimità dell’abuso, perché non garantisce l’immissione in ruolo ed è basata su valutazioni di merito.
La sanatoria dell’abuso – ricorda la Corte – è possibile solo quando il percorso di stabilizzazione:
- non comporta selezioni di merito,
- si basa su automatismi (le graduatorie) o “blande selezioni”,
- assegna priorità temporali chiare e ravvicinate.
Niente di tutto ciò è presente nella procedura di cui al D.M. 9/2024 che non assume quindi valenza riparatoria.
Il principio di diritto: un passaggio destinato a fare giurisprudenza
Il passaggio conclusivo della sentenza formula un principio che avrà impatto su tutto il contenzioso relativo agli IRC:
La procedura straordinaria di cui all’art. 1-bis del D.L. 126/2019 – pur riservata e finalizzata alla stabilizzazione – non è idonea a sanare l’illegittimo abuso dei contratti a termine, poiché non presenta carattere automatico e si basa su una selezione orale e valutazione dei titoli.
Sono invece idonee solo le procedure che prevedono automatismi o selezioni “blande”, fondate su semplici regole di priorità.
È un principio che delimita con precisione cosa può essere considerato “rimedio effettivo” secondo la Direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza europea.
Prescrizione decennale: ulteriore conferma
La Cassazione ribadisce inoltre che il diritto al risarcimento del danno da abuso:
- si prescrive in 10 anni,
- la decorrenza inizia dall’ultimo contratto a termine, non dal primo.
Va ribadito l’orientamento per cui «nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.
Una scelta coerente con la natura “unitaria” del danno eurounitario.
L’indennizzo: confermate le 12 mensilità
Il Ministero contestava anche l’entità del risarcimento, chiedendo l’applicazione del regime ridotto previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/2015 in caso di procedure di stabilizzazione.
La Corte respinge anche questo motivo, precisando che:
- la norma non è applicabile perché non si tratta di una stabilizzazione tramite CCNL né automatica ma avviene su base selettiva e valutativa.
- il giudice può applicare la misura massima (12 mensilità) considerando la durata eccezionale del precariato e la natura del datore di lavoro (MIUR). Il proporzionamento della stessa pertiene in effetti al giudice del merito che lo ha svolto seguendo i parametri propri della fattispecie e quindi il punto non può essere come tale venire sindacato in sede di giudizio di cassazione.
Conclusioni
La Cassazione, con questa sentenza destinata a fare scuola, afferma un punto fondamentale: non basta una procedura straordinaria e riservata per sanare 20 o 30 anni di precariato illegittimo dei docenti di religione.
Serve certezza, automatismo, o almeno selezioni blande. Quando questo non avviene, la Pubblica Amministrazione resta responsabile dell’abuso e deve risarcire i danni.
La docente ottiene così un ristoro economico e una conferma giuridica importante; la categoria, nel suo complesso, ottiene un precedente autorevole che potrà orientare future battaglie legali.

