Legge di Conversione del Decreto scuola (decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) ha introdotto una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato.
In particolare, l’art. 1-quinquies modifica i commi 1 e 1-bis dell’art. 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità) sostituendoli con i seguenti:
1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”;
In particolare, il provvedimento dispone che ai provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile relativi all’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali deve essere data esecuzione entro 15 giorni dalla notifica dei medesimi provvedimenti al MIUR.
Nel caso in cui i citati provvedimenti giurisdizionali intervengano dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, al fine di salvaguardare la continuità didattica, il MIUR provvede all’esecuzione trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell’a.s. di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo anno scolastico.
Si ricorda, infatti, che l’art. 4, co. 1 e 1-bis, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) recava disposizioni concernenti i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell’inserimento con riserva nelle graduatorie per l’assunzione in ruolo – sarebbero decaduti per effetto di provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti che si fossero adeguati alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2017. In particolare, il decreto dignità prevedeva che, limitatamente all’anno scolastico 2018\2019, il MIUR doveva provvedere, entro 120 giorni dalla notifica, all’esecuzione delle sentenze, trasformando i contratti a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019 e stipulando con i docenti, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
A tal fine, il comma in esame novella la rubrica e i commi 1 e 1-bis dell’art. 4 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), le cui disposizioni, volte a salvaguardare la continuità didattica nell’a.s. 2018/2019, erano limitate ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
La nuova norma è invece applicabile anche per gli anni scolastici successivi e non solo ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.