Il TAR Campania con un Ordinanza pubblicata il 30 ottobre 2023 si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2023, proposto dalla Regione Campania per l’annullamento del:
- Decreto interministeriale n. 127 del 30.6.2023 recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nella parte in cui assegna alla Regione Campania n. 839 istituzioni scolastiche, in luogo delle precedenti 899.
- L’impugnazione coinvolge altresì le successive note ministeriali prot. n. 1988 del 5.7.2023 recante conferma della determinazione della rete scolastica in Campania in n. 839 unità, nonché le note prott. nn. 3489 e 3723/2023 di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto ministeriale e di precisazione dell’operatività del medesimo.
Va premesso che il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, costituisce pedissequa attuazione dell’art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
La ricorrente Regione Campania lamenta che tale assegnazione costituisca un evidente vulnus contravvenendo alle esigenze di presenza dell’istituzione scolastica sul territorio regionale, specialmente nelle are contrassegnate da maggiore disagio sociale.
LA PRESUNTA VIOLAZIONE COSTITUZIONALE
Come noto, l’art. 117, 2 comma, lett. n) e comma 3 della Costituzione prevede che:
- appartengono alla legislazione esclusiva statale “le norme generali sull’istruzione”, mentre
- costituisce materia concorrente quella dell’istruzione, tra cui rientra certamente la funzione organizzativa del servizio pubblico in questione. Materia, quest’ultima, nella quale spetta alle Regioni la potestà legislativa e quella regolamentare, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali.
Orbene, secondo il TAR una norma come quella in questione, secondo cui
Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, (…) sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata”,
appare incontrovertibilmente esorbitante i confini delle norme dettanti i soli principi fondamentali della materia dell’istruzione e come tale riservata alla normazione statale.
Invero, una disposizione come quella censurata, che autorizza un decreto interministeriale a fissare criteri direttivi per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (i pregressi presidi e direttori didattici secondo la vecchia definizione) e dei DSGA (direttori generali dei servizi amministrativi, i pregressi segretari) e la loro distribuzione sul territorio regionale, integra norma di dettaglio e non certo di principio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni tutte fin qui svolte:
- la prospettata questione di legittimità costituzione le si profila rilevante e non manifestamente infondata e impone di sollevare la stessa innanzi a codesta Corte formalmente denunciando il contrasto dell’art. 19, commi 5-quater e 5-quinquies e 5 sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,con l’art. 117, comma 3 della Costituzione.
- Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il D.M. n. 127/2023 e le note ministeriali impugnate, nei limiti dell’interesse della ricorrente.