HomeProvvedimenti giudiziariComunicato Stampa - Valutazione servizio militare graduatorie terza fascia ATA

Comunicato Stampa – Valutazione servizio militare graduatorie terza fascia ATA [Ordinanza Cautelare]

Pubblichiamo di seguito il contributo degli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola sulla questione della valutazione del servizio militare per il personale ATA prestato non in costanza di nomina. Il Consiglio di Stato accogliendo l’istanza cautelare e, in attesa del giudizio di merito, ha sospeso gli effetti della provvisoria sentenza negativa, inizialmente emessa dal Tar Lazio.

 

TERZA FASCIA ATA. RICORSO “PUNTI 6” SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON IN COSTANZA DI NOMINA” – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN CONSIGLIO DI STATO.

I precari A.T.A. – assistiti in giudizio dallo studio legale Esposito Santonicola – che in sede di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/2023 (ai sensi del D.M. 50/2021), hanno dichiarato il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (non in costanza di nomina) potranno far valutare, detto servizio militare, ai fini delle supplenze, come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A. (Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

I FATTI

Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, venti aspiranti all’inserimento o alla conferma nelle rinnovate graduatorie di III fascia A.T.A. (vigenti nel triennio scolastico 2021/23)  – in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso ai profili professionali interessati – si sono rivolti alla Magistratura Amministrativa, per il tramite dei legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo, al fine di accertare il diritto al pieno riconoscimento – in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie – del periodo di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) “non svolto in costanza di nomina”, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

Gli istanti hanno rappresentato di aver adempiuto agli obblighi di leva (ovvero al servizio civile assimilato) – dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. – lamentando di essersi imbattuti in una valutazione ridotta, discriminante e illegittima, del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”, operata dalla competente diramazione ministeriale.

Investito della questione, il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino), con ordinanza pubblicata in data 01/10/2021, ha accolto la domanda giudiziaria cautelare, sospendendo gli effetti della provvisoria sentenza negativa, inizialmente emessa dal Tar Lazio (Roma).

Ebbene, l’autorevole Consesso Giudicante di Secondo Grado – avallando la tesi dello studio legale Esposito Santonicola – si è espresso nei seguenti termini (estratto essenziale del pronunciamento):

“L’appello in esame risulta fornito del necessario fumus boni juris, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485, comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Si ricorda, tra l’altro, che, con riferimento alla descritta problematica, pendono paralleli ricorsi al cospetto delle competenti Magistrature del Lavorodestinati ai precari/aspiranti ATA che non hanno fatto in tempo ad aderire all’analoga tipologia di ricorso proposta, al T.A.R. del Lazio/Consiglio di Stato – fondati sulla seguente argomentazione:

La valutabilità del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 × 1 anno), ai fini delle graduatorie di terza fascia, può essere ricavata (secondo l’impostazione logica dello studio legale Esposito Santonicola) dall’art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove si precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

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