La revisione delle classi di concorso operata dal decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n. 255 ha modificato anche i requisiti di accesso alla classe A-53, oggi denominata “Storia della musica e della danza”.
La lettura della sola tabella attualmente vigente può tuttavia risultare fuorviante nei confronti di coloro che erano già in possesso di un titolo AFAM valido secondo la disciplina precedente.
Il problema riguarda in particolare numerosi diplomi di Conservatorio del vecchio ordinamento, ma può interessare anche i diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento conseguiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
La ragione è da ricercare nell’articolo 5 del D.I. 255/2023, che contiene una vera e propria norma di salvaguardia dei titoli già validamente posseduti secondo il DPR 19/2016 e il DM 259/2017.
Cosa prevede oggi la tabella della A-53
Il D.I. 255/2023 ha riformulato la classe di concorso A-53, ricomprendendo nella stessa classe gli insegnamenti di Storia della musica e Storia della danza, ferma restando la distinzione, contenuta nelle note alla tabella, dei titoli che consentono l’accesso all’una o a entrambe le discipline.
Per quanto riguarda la Storia della musica, la tabella vigente continua a contemplare numerosi diplomi del vecchio ordinamento dei Conservatori.
Tra i titoli più diffusi possiamo ricordare il Diploma di paleografia e filologia musicale, Canto, Composizione, Didattica della musica, Direzione d’orchestra, Musica corale e direzione del coro, Musica elettronica, Strumentazione per banda, Jazz, Organo e composizione organistica, Pianoforte, Violino, Violoncello e i diplomi relativi agli strumenti a fiato.
La disciplina attuale, tuttavia, associa a tali diplomi la nota secondo cui il titolo deve essere congiunto al diploma di scuola secondaria superiore e devono risultare posseduti almeno 48 CFA nel settore CODM/04 “Storia della musica”, oppure 36 CFA in CODM/04 e 12 CFA in CODM/03 “Musicologia sistematica”. Per questi titoli l’accesso è limitato all’insegnamento della Storia della musica.
Ed è proprio qui che nasce il problema interpretativo.
Chi possiede, ad esempio, un diploma V.O. di Pianoforte, Composizione, Organo o Strumentazione per banda potrebbe essere portato a concludere, consultando soltanto la tabella attuale, di dover necessariamente acquisire oggi i 48 CFA richiesti.
Non sempre è così.
La disciplina della A-53 nel DM 259/2017
Per comprendere correttamente la situazione occorre tornare alla Tabella A allegata al DM 259 del 9 maggio 2017, che modificava e integrava il DPR 19/2016.
La A-53 era allora denominata “Storia della musica” e la tabella contemplava già un numero molto ampio di diplomi di Conservatorio del vecchio ordinamento.
Vi figuravano, tra gli altri, il Diploma di paleografia e filologia musicale, Canto, Composizione, Didattica della musica, Direzione d’orchestra, Musica corale e direzione del coro, Musica elettronica, Strumentazione per banda, Jazz, Organo e composizione organistica, Pianoforte, Violino, Violoncello e gli strumenti a fiato.
La differenza rispetto alla disciplina odierna è sostanziale.
A questi diplomi era associata la nota (3), che richiedeva semplicemente che il titolo fosse:
“Purché congiunto al diploma di scuola secondaria superiore”.
Il DM 259/2017 non subordinava quindi tali diplomi al possesso dei 48 CFA in CODM/04 o alla combinazione 36 CFA CODM/04 + 12 CFA CODM/03 prevista dalla normativa attualmente vigente.
Con la riforma del 2024 sono stati quindi introdotti nuovi requisiti curricolari.
Il punto decisivo: l’articolo 5 del D.I. 255/2023
La questione è risolta, sul piano normativo, dalla disposizione transitoria contenuta nell’articolo 5, comma 1, del D.I. 255/2023.
Il decreto stabilisce che coloro che, alla data della sua entrata in vigore, erano già in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017, possono continuare a fare riferimento ai requisiti previsti da quella disciplina per partecipare alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti, ai percorsi di specializzazione sul sostegno e per l’accesso alle graduatorie per le supplenze.
Il D.I. 255/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2024.
Pertanto, chi alla data dell’11 febbraio 2024 era già in possesso di un titolo che, sulla base del DPR 19/2016 e del DM 259/2017, costituiva titolo completo di accesso alla A-53, può continuare a fare riferimento ai requisiti previgenti.
Il caso dei diplomi di Conservatorio del vecchio ordinamento
La conseguenza è particolarmente rilevante per i diplomi V.O.
Si pensi a chi abbia conseguito molti anni fa un diploma di Composizione, Pianoforte, Violino, Organo e composizione organistica, Strumentazione per banda oppure uno degli altri diplomi espressamente contemplati dalla tabella del 2017.
Se alla data dell’11 febbraio 2024 il candidato possedeva già il diploma di Conservatorio e anche il diploma di scuola secondaria superiore, la sua posizione deve essere verificata innanzitutto alla luce del DM 259/2017.
La tabella del 2017, infatti, non richiedeva per tali titoli i 48 CFA storico-musicologici oggi previsti.
Ne consegue che non appare corretto applicare automaticamente il nuovo requisito dei 48 CFA a un soggetto che, all’entrata in vigore del D.I. 255/2023, risultava già in possesso di un titolo completo di accesso alla A-53 secondo la disciplina previgente.
Infatti il regime transitorio espressamente previsto dal nuovo decreto consentire il mantenimento dei requisiti previgenti per i titoli già validamente posseduti.
La stessa amministrazione ha successivamente applicato l’articolo 5, comma 1, del D.I. 255/2023 in materia di requisiti di accesso alle classi di concorso, riconoscendo la possibilità di fare riferimento ai requisiti anteriori quando il titolo era già valido al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Un esempio concreto
Si consideri il caso di un docente in possesso di un Diploma V.O. di Chitarra e di un Diploma V.O. di Strumentazione per banda, entrambi conseguiti nel 2006, nonché di un Diploma V.O. di Organo e composizione organistica, conseguito nel 2012.
Si tratta di titoli che erano già espressamente ricompresi nella Tabella A del DM 259/2017 fra quelli validi per la A-53.
La relativa nota richiedeva il possesso congiunto del diploma di scuola secondaria superiore, ma non prevedeva l’attuale integrazione di 48 CFA.
Qualora il soggetto fosse già in possesso, alla data dell’11 febbraio 2024, anche del diploma di scuola secondaria superiore, si troverebbe quindi esattamente nella fattispecie contemplata dall’articolo 5, comma 1: un soggetto che, all’entrata in vigore della nuova disciplina, possedeva già un titolo di studio valido secondo il sistema previgente.
Trova dunque applicazione la clausola di salvaguardia.
Non soltanto vecchio ordinamento: il problema riguarda anche i diplomi accademici di II livello
La questione è ancora più interessante perché non riguarda esclusivamente i cosiddetti “vecchi diplomi” di Conservatorio.
La Tabella A del DM 259/2017 contemplava infatti, nella colonna relativa ai Diplomi accademici di II livello, una gamma molto estesa di titoli AFAM di nuovo ordinamento, per i quale peraltro non era nemmeno richiesto il possesso congiunto del diploma di scuola secondaria superiore.
Erano indicati, fra gli altri, DA-Canto, DA-Composizione, DA-Didattica della musica e dello strumento, DA-Direzione d’orchestra, DA-Direzione di coro e composizione corale, oltre a diplomi appartenenti alle discipline compositive, esecutive, musicologiche, orchestrali e teorico-pratiche.
Anche sotto questo profilo occorre quindi evitare una lettura esclusivamente “fotografica” della tabella attuale.
Oggi la tabella della A-53 individua specifici diplomi accademici e contiene inoltre una previsione residuale per qualsiasi altro Diploma accademico di secondo livello conseguito presso gli Istituti superiori di studi musicali o nei corsi autorizzati ai sensi dell’articolo 11 del DPR 212/2005. Per tale fattispecie la nota (4) richiede i medesimi 48 CFA in CODM/04, oppure 36 CFA CODM/04 e 12 CFA CODM/03.
Ma anche per i diplomi accademici di II livello opera l’articolo 5 del D.I. 255/2023.
Pertanto, quando il diploma accademico era già stato conseguito entro l’entrata in vigore della nuova disciplina e costituiva, sulla base della tabella del DPR 19/2016/DM 259/2017, un titolo valido per l’accesso alla A-53, occorre verificare l’applicazione dei requisiti previgenti anziché applicare automaticamente le condizioni sopravvenute.
Questo può avere conseguenze molto rilevanti, ad esempio, per chi possiede da anni un Diploma accademico di II livello in Composizione, Canto, Didattica della musica, Direzione d’orchestra o discipline esecutive, titoli che comparivano nella precedente tabella della A-53.
Il principio da applicare
Il quadro può quindi essere ricostruito nel modo seguente:
- chi era già in possesso, entro l’11 febbraio 2024, di un titolo completo e valido per la A-53 secondo DPR 19/2016 e DM 259/2017 può fare riferimento ai requisiti previgenti, in forza dell’articolo 5, comma 1, del D.I. 255/2023;
- chi non possedeva ancora un titolo valido a quella data deve invece verificare i requisiti della disciplina attuale, compresi, ove previsti, i CFA in CODM/04 e CODM/03;
- la salvaguardia può riguardare sia i diplomi di Conservatorio del vecchio ordinamento sia i Diplomi accademici di II livello del nuovo ordinamento, purché il titolo rientrasse effettivamente tra quelli ammessi dalla normativa precedente;
Conclusioni
La riforma del 2023-2024 ha introdotto requisiti più stringenti per l’accesso alla A-53 – Storia della musica e della danza, prevedendo, per numerosi titoli AFAM, il possesso di 48 CFA in CODM/04 oppure di 36 CFA in CODM/04 e 12 CFA in CODM/03.
Questi nuovi requisiti, tuttavia, non possono essere letti isolatamente dalla disciplina transitoria contenuta nello stesso decreto.
L’articolo 5, comma 1, del D.I. 255/2023 tutela infatti chi, alla data dell’11 febbraio 2024, era già in possesso di un titolo valido secondo il DPR 19/2016 e il DM 259/2017, consentendogli di continuare a fare riferimento ai requisiti previgenti anche ai fini delle procedure concorsuali, dei percorsi abilitanti, della specializzazione sul sostegno e delle graduatorie per le supplenze.
Per numerosi diplomi V.O. di Conservatorio — quali Composizione, Canto, Pianoforte, Organo e composizione organistica, Strumentazione per banda, Direzione d’orchestra, Violino e altri titoli espressamente previsti dalla tabella del 2017 — il requisito allora previsto era il possesso congiunto del diploma di scuola secondaria superiore, senza l’attuale integrazione dei 48 CFA storico-musicologici.
Analogo ragionamento deve essere svolto, caso per caso, nei confronti dei Diplomi accademici di II livello che risultavano già titoli di accesso alla A-53 nella tabella previgente.
Vedi il DM 259/2017 (Tabella A)
Decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n. 255 (Tabella A)
