La legge di conversione del Decreto legge n. 36/2022 ha introdotto importanti novità in merito alla scuola. Si attende entro il 29 giugno la definitiva approvazione della Camera dei Deputati.
Una importante novità riguarda l’accesso ai percorsi di specializzazione su posto di sostegno. L’emendamento approvato infatti prevede che
1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Pertanto, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che:
- abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno
- che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento
- del titolo di studio valido per l’insegnamento
Infatti, l’interpretazione letterale della norma porta a considerare necessari entrambi i requisiti: l’abilitazione all’insegnamento e il possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento.
Se così fosse, la portata della misura sarebbe di fatto limitata alla sola scuola dell’infanzia e primaria dove gli insegnanti per definizione sono tutti abilitati (la laurea in SFP e il diploma magistrale ante 2001/2002 sono titoli abilitanti). Al contrario, gli effetti per la scuola secondaria sarebbero davvero limitati, considerando tra l’altro che negli ultimi anni chi ha già maturato 3 annualità di servizio specifico su posto di sostegno ha potuto già beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva.
SCUOLA – PITTONI (LEGA), ESPERIENZA SOSTEGNO CONSENTIRÀ ACCESSO SPECIALIZZAZIONE
ROMA, 25 GIU – “Le perplessità sulla norma inserita nel decreto Pnrr che consentirà l’accesso riservato ai corsi di specializzazione sul sostegno di chi vanta tre annualità di esperienza specifica derivano dal fatto che la sua lettura porta a pensare che i requisiti del possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento debbano essere posseduti entrambi, mentre per logica e continuità con la normativa precedente chi voglia specializzarsi sul sostegno e già lavora da almeno tre anni degli ultimi cinque nel settore, basta sia in possesso o dell’abilitazione o del titolo di studio valido. Per porre rimedio alla svista verificatasi nella fase di trascrizione della proposta, che si configura quindi come semplice errore materiale, presenteremo nel primo provvedimento utile un emendamento correttivo chiarificatore della reale intenzione del legislatore, così da fugare ogni dubbio interpretativo”. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.


