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giovedì, Settembre 21, 2023
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Trasmissione schema di contratto per le 18 ore aggiuntive, personale ATA ex LSU

L’art. 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che:

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità”.

Sulla scorta di tale previsione normativa, le Istituzioni scolastiche, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate (Personale ATA di ruolo ex LSU in servizio a tempo parziale), possono procedere all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v..
L
e scuole possono procedere alla stipula del contratto nella medesima sede di titolarità a partire dal 1° settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre 2020.
Con la nota 30370 del 3 ottobre 2020 viene trasmesso un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle 18 ore aggiuntive. I contratti sono stipulabili unicamente presso la sede di titolarità degli aventi titolo e per completamenti pari a 18 ore.
Tale fattispecie contrattuale non potrà essere gestita tramite il sistema informativo SIDI, quindi, i contratti dovranno seguire il modello standard inviato in allegato e saranno assoggettati ad un successivo controllo a campione da parte delle Ragionerie territoriali.
Nella nota si ribadisce che, in caso di assenza temporanea del personale in oggetto, le supplenze verranno disposte sulle sole 18 ore riconosciute con contratto a tempo indeterminato e non anche sulle ore assegnate a tempo determinato e a completamento dell’orario di servizio.

Nota 30370 del 03 ottobre 2020
Nota 26344 del 01 settembre 2020

 

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