La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020 in applicazione delle procedura di internalizzazione, in contratto a tempo pieno. La trasformazione opera con decorrenza giuridica 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno.
Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone invece che “Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. ….”.
Con la nota 114 del 7 gennaio 2021 l’Ambito Territoriale di Napoli in virtù di quanto specificato dalla Circolare Ministeriale n. 0000193 del 04.01.2021 invita i Dirigenti Scolastici di tutte gli Istituti interessati:
• A procedere alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale ed interminato attualmente in essere di coloro che sono stati assunti in occasione delle procedure di internalizzazione attivate in applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013. I contratti così predisposti avranno decorrenza giuridica 01.01.2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno.
• A prorogare i contratti di supplenza stipulati all’inizio dell’anno scolastico sino al 31 dicembre 2020 sui posti destinati alla procedura di internalizzazione sino al 28 febbraio pv