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Terza Fascia ATA – Cosa si intende per servizio prestato nelle “Amministrazioni statali” ed “ Enti locali”: chiarimenti

Le tabelle titoli allegate al DM 50/2021 prevedono la valutazione, ai fini delle graduatorie di terza fascia del personale ATA:

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”.

Per comprendere cosa si intende per “Amministrazioni statali” ed “Enti locali”, occorre innanzitutto fare riferimento alla FAQ ufficiale 22 che prevede quanto segue.

Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “ Enti locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 50 del 3 marzo 2021?

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco. Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

Pertanto per Enti Locali si intendono esclusivamente i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

Per quanto concerne alle amministrazioni statali occorre fare riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, aggiornato annualmente (a titolo esemplificativo: l’Agenzia delle entrate, ENAC, ANVUR, ENEA, INDIRE, INVALSI, ect.).

Ulteriori chiarimenti arrivano dalla nota 10824 del 10 maggio 2021 dell’Ambito Territoriale di Bari secondo la quale, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana), nei Patronati scolastici e nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.

IL SERVIZIO PRESTATO NELLE ASL (AZIENDE SANITARIE LOCALI)

Ulteriori precisazioni pervengono in merito alla valutazione del servizio prestato presso le ASL.

I Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, hanno modificato profondamente la natura giuridica delle vecchie USL (Unità sanitarie Locali), la loro “territorializzazione”, le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l’impianto organizzativo, le modalità di finanziamento.

Cioè si è avuta l’ “aziendalizzazione” della sanità. In particolare le USL, ora ASL (Azienda Sanitaria Locale), diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. Alla luce di questi approfondimenti quest’Ufficio è del parere che il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL. Questo parere è confortato anche dal confronto con altri Uffici Scolastici Territoriali e USR di altre regioni.

VEDI LA NOTA DELL’AMBITO DI BARI

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