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Temporanea utilizzazione presso le scuole del I ciclo dei Collaboratori Scolastici “Covid” del II grado [Nota USR Toscana].

Con la nota n. 14737 del 13 novembre 2020, l’USR Toscana ha fornito indicazioni in merito all’utilizzazione in via temporanea presso le Istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione dei collaboratori scolastici “Organico Covid” contrattualizzati presso le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado.
Ciò in considerazione del fatto che il D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede che per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgono didattica digitale integrata al 100% mentre l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione, continua a svolgersi in Toscana interamente in presenza.

A tal fine, gli Uffici di ambito territoriale, di concerto con i Dirigenti scolastici dei territori di competenza, rilevano:

  • il temporaneo minore fabbisogno del servizio dei collaboratori scolastici contrattualizzati presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado su incarichi ex art. 231 bis del D.L. 34/2020, in connessione con lo svolgimento delle attività didattiche in D.D.I.
  • le corrispondenti richieste di fabbisogno aggiuntivo rilevate dalle Istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

A seguito della suddetta rilevazione, i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di scuola secondaria di II grado, ove si rilevi il citato minore fabbisogno di servizio, acquisiscono la disponibilità del personale collaboratore scolastico contrattualizzato ex art. 231 bis D.L. 34/2020 a prestare temporaneamente servizio presso le Istituzioni scolastiche di scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione che ne abbiano segnalato il fabbisogno.

Con il coordinamento degli Uffici di ambito territoriale, i Dirigenti Scolastici interessati procedono a formalizzare gli accordi necessari ad assicurare la prestazione temporanea del servizio presso le Istituzioni scolastiche individuate al fine di garantire il trattamento assicurativo del personale interessato.

Resta inteso che tale prestazione temporanea del servizio presso altra Istituzione scolastica non modifica la posizione del personale interessato, che continua ad essere contrattualizzato presso l’Istituzione scolastica dove ha assunto servizio alla stipula del contratto. Si sottolinea, infine che i detti accordi hanno carattere temporaneo collegato al persistere delle circostanze che hanno determinato minore fabbisogno di collaboratori scolastici nell’Istituzione scolastica di ordinario servizio.

Vedi la nota dell’USR Toscana

 

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