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Supplenze ATA da graduatorie d’istituto: nessuna sanzione in caso di rifiuto

Il rifiuto, la mancata presa di servizio o l’abbandono di una supplenza per il personale ATA comportano l’irrogazione delle sanzioni stabilite dal DM 430 del 13 dicembre 2000 – (c.d. Regolamento supplenze ATA). È necessario distinguere a seconda che la convocazione pervenga dalle Graduatorie d’istituto oppure dalle graduatorie dei concorsi provinciali o dagli elenchi provinciali ad esaurimento.

Le graduatorie d’istituto e di circolo sono articolate in tre distinte fasce:

  • I fascia – Sono inseriti in questa fascia coloro che sono anche inseriti nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli (c.d. graduatorie permanenti, riservate al personale con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, nelle scuole statali);
  • II fascia – comprende:
    1. gli aspiranti collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
    2. gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per titoli che, negli ultimi tre anni scolastici abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, per almeno 30 giorni;
    3. gli aspiranti (esclusi i collaboratori scolastici di cui al punto 1) che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni;
  • III fascia – sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.

SANZIONI  PER LE SUPPLENZE CONFERITE DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO O DI ISTITUTO
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.

2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie dei concorsi provinciali che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

3) anche per la mancata presa di servizio, sebbene il regolamento non stabilisca alcunché, deve ritenersi che non siano previste sanzioni.

Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Le sanzioni suddette non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI O DEGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie provinciali o degli elenchi provinciali ad esaurimento si applicano le seguenti sanzioni:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo;

2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

DM 430 del 13 dicembre 2000

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