È possibile lasciare una supplenza ATA per prendere un’altra supplenza in qualità di personale DOCENTE? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questo argomento.
LASCIARE UNA SUPPLENZA ATA PER UNA SUPPLENZA IN QUALITÀ DI DOCENTE
Preliminarmente occorre precisare che il personale ATA e il personale DOCENTE, sono soggetti a normative parzialmente differenti.
L’art. 7 comma 1 lettera B del Regolamento supplenze del personale ATA (Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430) prevede che:
L’abbandono della supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.
Pertanto, l’abbandono di una supplenza ATA comporta l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza ATA sia dalle graduatorie d’istituto sia delle graduatorie permanenti e degli elenchi provinciali del personale ATA.
Si sottolinea quindi che gli effetti della sanzione si producono unicamente sulle graduatorie del personale ATA. Trattandosi di settori diversi, nessuna sanzione si applica invece per le graduatorie del personale docente, con la conseguenza che il dipendente potrà “abbandonare” una supplenza ATA per accettarne una come docente (indipendentemente dalla durata della nuova supplenza). La sanzione prevista per l’abbandono comporterà esclusivamente l’impossibilità di ottenere altre supplenze, per il solo anno scolastico in corso, in qualità di personale ATA.
GIUSTIFICATO MOTIVO?
Fermo restando che l’eventuale sanzione si applica unicamente alle supplenze per il personale ATA, occorre poi ricordare che ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento supplenze:
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.
Pertanto, le sanzioni non trovano applicazione quando la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è dovuta a giustificato motivo che risulti da documentazione prodotta dall’interessato. La norma non specifica cosa si intenda per “giustificato motivo” e, pertanto, sarà la scuola a dover valutare se ricorrono o meno gli estremi per considerare l’abbandono come giustificato e, conseguentemente, applicare o meno la relativa sanzione.
Infatti, in tal caso la scuola potrebbe ritenere l’abbandono come giustificato in quanto motivato dalla volontà di migliorare la propria posizione lavorativa, passando da una supplenza ATA a una supplenza in qualità di docente e, conseguentemente, potrà ritenere di non applicare la sanzione di cui al paragrafo precedente che, in ogni caso, non preclude la possibilità di accettare una convocazione in qualità di docente.