HomePersonale ATAPersonale ATA: prefestivi– recupero straordinario – ferie - Nota delle OO.SS. Lazio

Personale ATA: prefestivi– recupero straordinario – ferie – Nota delle OO.SS. Lazio

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto della Regione Lazio hanno sottoscritto una nota rivolta ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Regione Lazio volta a esprimere gli orientamenti delle stesse Organizzazioni Sindacali, onde evitare l’insorgere di inutile contenziosi a tutela dei diritti dei lavoratori in riferimento alle ferie del personale ATA. 

PREFESTIVI
In molte istituzioni scolastiche sono state deliberate all’inizio dell’a.s. 2019/2020, le chiusure prefestive da parte dei competenti consigli di istituto.

Tuttavia, nella fase di emergenza sanitaria, le chiusure nelle giornate prefestive, seppur deliberate, non hanno potuto trovare applicazione, almeno nei periodi marzo-giugno 2020. Le delibere eventualmente riguardanti questo medesimo periodo non avrebbero fondamento giuridico per essere adottate essendone profondamente cambiate le premesse.
La sospensione delle attività in presenza imposta dal Governo e dal Ministero Istruzione nel periodo marzo/giugno, e in gran parte tutt’ora vigente, ha radicalmente modificato il calendario scolastico e con esso quanto deliberato dalle scuole in proposito.

Inoltre, la contestuale attivazione del lavoro agile quale modalità ordinaria per le attività di assistenti amministrativi e, in qualche caso, di assistenti tecnici ha creato profonde differenze rispetto le prestazioni di lavoro del personale.

La conseguenza è che, fatte salve le restituzioni da parte del personale ATA delle giornate di chiusura prefestiva deliberate per i periodi settembre 2019 – febbraio 2020, ai Consigli di istituto non rimane che prendere atto della situazione determinatasi dopo il blocco delle attività didattiche a causa della pandemia da COVID-19 ritenendo quelle delibere non più efficaci in quanto riferite ad una situazione ordinaria.
Si ritiene, quindi, che a partire da marzo 2020 e fino a diverse disposizioni governative, al personale ATA non possa essere chiesta la copertura (con ferie, festività soppresse o recuperi di attività straordinarie) delle eventuali giornate di chiusura prefestiva ricadenti nell’intero periodo marzo-giugno 2020.

LAVORO STRAORDINARIO
Per quanto riguarda il recupero delle ore maturate con attività straordinarie, in riferimento al comma 4 dell’articolo 54 del CCNL, esso può avvenire sotto forma di retribuzione o riposo compensativo, su esclusiva richiesta del lavoratore. In nessun caso il recupero delle attività svolte può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell’istituzione scolastica.
Ci vengono, invece segnalati casi in cui si viene imposto, ai lavoratori che non hanno potuto prestare la loro attività lavorativa in modalità lavoro agile, la copertura delle giornate comprese nei provvedimenti governativi con ferie maturate nell’anno scolastico 2019/2020 oppure con recuperi di ore di straordinario.
Si ricorda che lo stesso Ministero ha richiamato l’applicazione dell’art. 1256 del codice civile ritenendo assolta l’obbligazione del lavoratore, tant’è che nella FAQ n.12 presente nella pagina Nuovo Coronavirus sul sito istituzionale, si afferma che per il personale scolastico “I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.”

FERIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Per quanto riguarda le ferie maturate nell’anno scolastico 2019/2020 e la loro fruizione da parte del personale ATA, restano invariate le norme previste dall’art 13 comma 11 del CCNL 2007, che garantiscono al dipendente di fruire di almeno 15 giorni continuativi nel periodo 1° luglio-31 agosto e gli altri giorni secondo il piano ferie sempre su scelta del personale stesso. Nessuna ulteriore norma ha posto nuovi limiti temporali entro cui fruire del periodo di ferie, pertanto qualsiasi iniziativa che imponga arbitrariamente rientri generalizzati del personale, senza la certezza che ci siano esigenze di servizio oggettivamente indifferibili, precedenti al 31 agosto, non può che configurarsi come illegittima.

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