L’ARAN (Agenza per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che fornisce l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali, con l’Orientamento n. 113 si è espressa in merito al trattamento (pagamento dello straordinario e\o recupero settimanale) del personale ATA che ha prestato attività lavorativa di domenica.
Il personale ATA che ha prestato attività lavorativa di domenica ha diritto solo al pagamento dello straordinario, o solo al recupero domenicale, o ad entrambi calcolati come ore aggiuntive diurne o festive?
Nel merito si osserva che l’art. 51 del CCNL Scuola del 29.11.2007 prevede che l’orario del personale ATA è di 36 ore settimanali, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane. Il successivo comma 2 consente di stabilire le diverse articolazioni dell’orario di lavoro – nel rispetto delle modalità relazionali da ultimo previste dall’art. 22 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 (si ricorda che l’articolazione dell’orario di lavoro è materia di confronto sindacale) – secondo criteri di:
- funzionalità: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
Il quadro normativo sopra ricordato, pertanto, consente alle singole istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle che adottano un orario delle attività didattiche articolato su cinque giorni alla settimana (c.d. “settimana corta”), di prevedere per il personale ATA, previo confronto sindacale, un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni e/o su sei giorni, sulla base di valutazioni che dovranno tener conto, tra l’altro, del PTOF nonché della eventuale esigenza di potenziare i servizi offerti agli alunni e alle famiglie, in coerenza con i suddetti criteri stabiliti dal CCNL.
Per quanto concerne, invece, il recupero delle ulteriori ore lavorative prestate, l’art. 54, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 espressamente dispone che “se il dipendente per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica”
Particolare attenzione va, poi, dedicata all’istituto del riposo settimanale, che per il personale ATA è disciplinato da norme legislative e codicistiche ma non anche pattizie.
In dettaglio, in via generale, l’art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, riguardante alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilisce il diritto per ogni lavoratore a godere di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica.
Nell’ambito precipuamente scolastico, l’art. 5 del DPR n. 275/99 conferisce al dirigente scolastico, nella sua qualità di privato datore di lavoro e delle sue capacità organizzative e amministrative, il potere di adottare tutte quelle determinazioni e misure inerenti l’organizzazione scolastica e la gestione del personale in generale, quali ad es. l’impiego dei dipendenti per le giornate di Open Day.
Dal combinato disposto delle norme sopra descritte consegue che spetterà alle singole istituzioni scolastiche adottare tutte quelle modalità organizzative e di gestione del personale scolastico, che sono espressione di libertà progettuale nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa della scuola, salvaguardando il diritto al riposo settimanale del personale stesso.