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Personale ATA di ruolo: istanza di ricostruzione di carriera può essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno

La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo ai fini del corretto inquadramento nella fascia stipendiale di competenza.

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE ATA
Il personale A.T.A., a partire dal 1970, ha avuto un riconoscimento differenziato rispetto a quello del personale docente.

Solo con l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 23/08/1999 n. 399, il personale A.T.A. è stato equiparato, in materia di riconoscimento dei servizi, al personale docente.
In particolare, il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, è valutato nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici”.

SERVIZI RICONOSCIBILI
I servizi riconoscibili al personale A.T.A. sono tutti i servizi prestati nelle scuole statali, ivi compresi quelli prestati in qualità di docente, ancorché senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Restano esclusi dal riconoscimento i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università e quelli prestati alle dipendenze degli Enti locali. In particolare, relativamente relativamente al servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti – sezione del Controllo n. 743 del 24.07.1977 – che prevede espressamente che “il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati esclusivamente nell’ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio nell’interesse dello stato medesimo”.

I servizi prestati dal personale A.T.A. vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Al personale A.T.A. il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo.

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo si acquisisce dopo il superamento del periodo di prova che ha la durata di 2 mesi per il personale appartenente al profilo A e di 4 mesi per i restanti profili. Dopo il superamento del periodo di prova l’interessato può produrre istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo.

La Legge 107/2015 ha previsto che la domanda di ricostruzione possa essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno scolastico e va in ogni caso presentata entro 10 anni dal superamento del periodo di prova. 

Decorsi i 10 anni, infatti, l’istanza NON PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto a ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.). Sul punto però si rileva la recente Circolare n. 28 del 2/12/2021, della Ragioneria Generale dello Stato dalla quale emerge un diverso orientamento.

DECORRENZA DELLA RICOSTUZIONE DI CARRIERA
I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorre dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo o meglio dall’assunzione in servizio. (ciò differentemente dal caso dei docenti, per cui i benefici economici decorrono dalla data di conferma in ruolo).

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA
Può accadere che la decorrenza giuridica della nomina non coincida con quella economica. In questo caso, il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e quella economica della stessa nomina in ruolo è considerato, ai fini della progressione della carriera, periodo di ruolo a tutti gli effetti.

INTERRUZIONE NELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
La carriera del personale della scuola subisce delle interruzioni quando il dipendente effettuata una delle assenze sotto indicate:

  • Aspettativa per motivi di famiglia
  • Aspettativa per motivi di studio e ricerca
  • Aspettativa per ricongiungimento del coniuge all’estero ( Legge n. 26/80 e n. 333/85 )
  • Aspettativa non retribuita (anno sabbatico) (Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 26, co. 14)
  • Aspettativa recupero tossicodipendenze ( Legge del 26.06.1990, n. 124 )
  • Assenza ingiustificata
  • Congedo per particolari patologie dei familiari ( art. 4 – Legge n. 53/2000 )
  • Congedo per la formazione ( art. 5 – Legge n. 53/2000 )
  • Esoneri dipendenti pubblici con contratti presso Università (art. 25 – D.P.R. n. 382/80 )
  • Proroga eccezionale dell’aspettativa ( artt. 450 e 563 – D.Lvo n. 297/94 )
  • Ulteriore assenza per malattia ( art. 23 – commi 2 e 3 – C.C.N.L. 04.08.1995 )
  • Qualsiasi sospensione cautelare dalla qualifica, dal lavoro e dalla retribuzione.

Ricostruzione di carriera: diritto non soggetto a prescrizione, chiarimenti [Nota Ragioneria Generale dello Stato]

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