Con la circolare ministeriale n. 62927 del 3 maggio 2024, cui è allegata la bozza di Decreto Interministeriale (con relative tabelle) in fase di emanazione, il Ministero dell’istruzione e del merito detta agli Uffici Scolastici Regionali le disposizioni relative a criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’a.s. 2024/25.
DATI COMPLESSIVI
Lo schema di decreto in esame conferma, per l’anno scolastico 2024/2025, le dotazioni organiche nazionali e regionali del personale A.T.A. già determinate in relazione all’a.s. 2023/2024. Le menzionate dotazioni, dunque, sono state calcolate sulla base del dato previsionale degli alunni per l’anno scolastico 2023/2024, nonché considerando un correttivo percentuale per l’incidenza degli alunni con disabilità.
La dotazione organica è stata tuttavia ridotta di 18 posti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di soggetti appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all’art. 1, c. 738, della L. 145/2018, per i quali è stata effettuata la corrispondente diminuzione nel profilo professionale di assistente amministrativo nelle regioni in cui tali cessazioni si sono verificate
ORGANICO DSGA
Occorre inoltre segnalare che lo schema di decreto che si accompagna non riporta, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, la dotazione organica dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento delle rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei Dirigenti scolastici, dal decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023.
Pertanto, il totale nazionale di 196.495 posti, riportato alla Tabella A allegata al presente schema di decreto, non considera, a differenza degli anni scolastici precedenti, le dotazioni organiche dei direttori dei servizi generali e amministrativi, attualmente determinate dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e dal medesimo decreto ridotte a 7.461 istituzioni scolastiche per l’a.s.2024/25.
OPERATORI SCOLASTICI
Il nuovo profilo degli operatori scolastici, previsto nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale ATA, verrà attivato a partire dall’a.s. 2025/26, in occasione della revisione triennale delle dotazioni organiche.
RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI
La ripartizione regionale è stata effettuata, come nei precedenti anni scolastici, con riferimento ai dati della popolazione scolastica, del dimensionamento della rete scolastica e tenendo conto della presenza di alunni con disabilità iscritti nelle istituzioni scolastiche statali.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..
I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.
A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2023/2024, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
20240503_-DGPER0062927.03-05-2024_C.M._organici_ATA.pdf
20240503_-_Decreto_I.M._organici_Ata_2024-2025_-_Bozza.pdf
20240503_-_Tabelle_DI_Organici_2024-2025_DEF.pdf