In questo articolo vediamo come saranno conferite le supplenze per il personale ATA.
SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con:
- supplenze annuali (31 agosto), per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 (c.d. graduatorie 24 mesi riservate a coloro che hanno svolto almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75 (si tratta di graduatorie, ormai chiuse, riservate a chi aveva svolto almeno 30 giorni di servizio).
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, rispettando l’ordine (I, II e III fascia):
- Nella I fascia delle graduatorie d’istituto sono inseriti coloro che sono anche inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti mentre.
- Nella II fascia sono inseriti coloro che sono inseriti negli elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75).
- Nella III fascia solo inseriti coloro che sono in possesso semplicemenete del titolo di studio necessario per l’accesso ai vari profili.
SUPPLENZE TEMPORANEE
I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Le supplenze temporanee sono:
- conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto;
- esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia;
- infine, agli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

