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Organico COVID Collaboratori Scolastici: con il passaggio alla DDI i contratti non vanno risolti [Chiarimenti USR Lazio]

L’USR Lazio con la nota n. 31955 del 27 ottobre 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla stipula dei contratti dei collaboratori scolastici assunti per la gestione dell’emergenza epidemiologica.

NESSUN ERRORE NELL’ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Numerose scuole chiedono se siano vere le notizie di errori nell’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. organico COVID) dovute a presunti errori nella liquidazione degli stipendi dei docenti e dei collaboratori, e se occorra conseguentemente interrompere la stipula dei contratti.

La stipula dei contratti può proseguire, secondo necessità e nel limite delle risorse assegnate con il proprio decreto 22 ottobre 2020, n. 1211. Le assegnazioni sono state effettuate in base alla corretta liquidazione degli importi stipendiali effettuata dal servizio NoiPA del Ministero dell’economia e delle finanze in qualità di ordinatore secondario di spesa.

CONSEGUENZE SUI CONTRATTI DEL PASSAGGIO ALLA DDI PER IL 75%
Le scuole secondarie di secondo grado che abbiano già sottoscritto i contratti di supplenza breve con i collaboratori scolastici non dovranno rescinderli nemmeno a seguito del passaggio alla didattica digitale integrata (DDI) per i tre quarti dell’orario. Infatti, a seguito di novità legislative introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

SOSPENSIONE DELLA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI AL SECONDO CICLO
In conseguenza del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell’orario, le scuole secondarie di secondo grado devono provvedere a una nuova valutazione del loro fabbisogno di collaboratori scolastici. Ove il nuovo fabbisogno risulti inferiore ai contratti disponibili ai sensi del citato decreto n. 1211 del 2020, dovrà essere sospesa la stipula di nuovi contratti. Si ribadisce, invece, che i contratti già sottoscritti non devono essere risolti, né di diritto né per impossibilità sopravvenuta, per precisa volontà legislativa.

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