È stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio per l’anno 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Tra le misure previste dal testo approvato vi è la trasformazione dei contratti a tempo pieno (36 ore) dei 4.485 collaboratori scolastici ex LSU già immessi in ruolo dal 1° marzo 2020 a tempo parziale (18 ore).
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Pertanto la norma prevede la possibilità di attribuire un contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore) a 4.530 collaboratori scolastici così suddivisi:
- con decorrenza 1 gennaio 2021 per i 4.485 collaboratori già assunti a tempo parziale (18 ore) dal 1° marzo 2020;
- con decorrenza 1 settembre 2021 per 45 collaboratori da assumere dall’a.s. 2020/21.
Quindi il ministero è autorizzato a coprire complessivamente 2.288 posti vacanti e disponibili (18 ore x 4.485 + 36 ore x 45). Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45 collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.
Le eventuali supplenze già conferite su tali posti vacanti e disponibili restano confermate per la durata delle supplenze (trattandosi di posti vacanti e disponibili si tratta di supplenze al 31 agosto).
ULTERIORI MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI EX LSU
Durante l’esame alla Camera è stata anche introdotta un’ulteriore disposizione per la copertura di posti già autorizzati nell’ambito della procedura per la stabilizzazione, che siano rimasti vacanti e disponibili.
In particolare, i posti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi già previste (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.
Inoltre, come previsto per le precedenti fasi, dispone che:
- le assunzioni così effettuate sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili;
- le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e (nuovo) 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 69/2013);
- il personale immesso in ruolo ai sensi del nuovo comma 5-septies non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.
ECCO IL TESTO DELLA MANOVRA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PDF