É stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) n° 46755 del 2 agosto 2023 unitamente al decreto ministeriale n. 150 del 28 luglio 2023 concernente le immissioni in ruolo del personale ATA.
CONTINGENTE AUTORIZZATO
Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.913 unità. Con riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente individuato dal decreto, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo, si rinvia alle tabelle allegate al citato decreto.
PROCEDURA TRAMITE ISTANZE ONLINE
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
DSGA
Relativamente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), è stato assentito un contingente di 938 unità.
Tenuto conto che a causa dell’esaurimento delle graduatorie esistenti tale contingente potrà essere utilizzato nelle future procedure concorsuali finalizzate al reclutamento nel medesimo profilo, tenuto conto che le graduatorie di merito del concorso per DSGA, bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, risultano esaurite. Si precisa, inoltre, che le stesse non potranno essere utilizzate per procedure assunzionali relative ad altri profili professionali di personale ATA.
RESTANTI PROFILI
Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2022/2023 (c.d. graduatorie 24 mesi) aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
Contingente autorizzato: 9.975
- A decorrere dal 7 Agosto 2023 saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.
A differenza degli anni precedenti, non dovendo procedere all’immissione in ruolo del personale DSGA, la data di apertura delle funzioni e di presentazione delle istanze è unica.
A tale fine, si rappresenta che, a decorrere dalla menzionata data del 7 agosto 2023, saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 2023/2024.
DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA
Le assunzioni del contingente di cui al decreto ministeriale di cui trattasi, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultati vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.
SEDE PROVVISORIA
Il personale nominato per l’a.s. 2023/2024 avrà una sede provvisoria e otterrà la sede definitiva nell’anno scolastico 2024/2025 sulla base della normativa vigente, nella stessa provincia di immissione in ruolo.
TITOLI DI RISERVA
Si ricorda, in aggiunta a quanto sinora riportato, che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto ministeriale 28 luglio 2023 n. 150, trovano applicazione le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.
COMPENSAZIONI
Nei limiti del contingente totale di personale A.T.A. autorizzato per l’a.s. 2023/2024, le operazioni di compensazione tra i profili professionali sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, è possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte, nel profilo professionale interessato, tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare esubero.
Con riferimento, invece, alle assunzioni autorizzate, relative al profilo di DSGA, si evidenzia quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale in parola, ai sensi del quale esse sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A
TRATTAMENTO D’UFFICIO
Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.
RINUNCIA
É stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.
NB: All’apertura di ogni turno di convocazione, i candidati riceveranno, direttamente dal sistema informatico, un avviso tramite mail.
RINUNCE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, ovvero la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. Inoltre tutti rientranti nelle casistiche elencate perderanno la possibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti “24 mesi” nell’anno scolastico in corso.
Quanto alle conseguenze, ne deriva che:
- L’aspirante rinunciatario potrà essere convocato, per lo stesso anno scolastico, solo dalle graduatorie d’istituto.
- La rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale (cfr. 7 comma 1, Punto A), 1), del D..M. 430/2000).
Tutti gli aspiranti dovranno monitorare costantemente il sito dell’ambito territoriale di riferimento (ex provveditorato) al fine di prendere visione delle ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell’istanza. Di seguito il decreto, la nota e i relativi allegati.
VEDI LA CIRCOLARE
VEDI IL DECRETO
TABELLA RIPARTIZIONE PER REGIONE E PROFILO