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sabato, Giugno 3, 2023
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Immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023 [Nota Ministeriale]

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 29238 del 4 agosto 2022 con la quale si forniscono istruzioni agli uffici scolastici in merito al decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, che si trasmette in allegato unitamente alle tabelle annesse al decreto medesimo, relativo alle immissioni in ruolo del personale ATA.

Il contingente autorizzato è pari a 10.116 unità.

L’anzidetto contingente è comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di n. 54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all’articolo 58, comma 5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché da destinare all’eventuale scorrimento delle graduatorie della procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo.

La quantificazione del contingente autorizzato per l’anno scolastico 2022/2023 è derivata dalla somma delle cessazioni dal servizio registrate nei vari profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31 agosto 2022 e dal recupero delle cessazioni tardive relative dell’anno scolastico 2021/2022.

Nel contingente complessivo di 10.116 unità in esordio indicato sono altresì ricomprese le unità da immettere in ruolo nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

In relazione al contenuto del decreto in esame, si richiama l’attenzione delle SS.LL., in particolare, su quanto segue.

Anzitutto, con riferimento alla ripartizione regionale del contingente complessivamente individuato dal decreto, distinto in relazione ai profili professionali di appartenenza del personale da immettere in ruolo, si rinvia alle tabelle allegate al decreto.

Secondariamente, occorre precisare che, nell’ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l’espletamento delle procedure di mobilità del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2022/2023, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

Nel limite del contingente previsto, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

A tale proposito, allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni da ultimo menzionate, si allega alla presente anche un prospetto riepilogativo del riparto provinciale del contingente autorizzato per l’a.s. 2022/2023, distinto in ragione del profilo professionale di appartenenza del personale.

Da siffatto prospetto è escluso il contingente dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi rispetto al quale la ripartizione è effettuata esclusivamente a livello regionale.

Si precisa che il menzionato prospetto provinciale è meramente indicativo e che eventuali difformità tra il numero delle disponibilità ivi indicate e quelle effettivamente sussistenti potrebbero derivare dalla circostanza per la quale le anzidette disponibilità state conteggiate prima della chiusura delle operazioni di mobilità.

In ragione di quanto sinora premesso, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di fornire un puntuale riscontro in ordine agli esiti delle operazioni e delle procedure di competenza di codesti Uffici una volta espletate (ad esempio la rettifica dei trasferimenti, ecc.).

Le assunzioni del contingente di cui al decreto ministeriale di cui trattasi, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.

Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 secondo la normativa vigente.

Circa le assunzioni da effettuarsi nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esse sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche normo-dimensionate sulla base dei parametri di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La stipula di contratti a tempo indeterminato con gli aventi titolo alla nomina nel predetto profilo resta dunque subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di posti vacanti nelle scuole con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2021/2022 aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

Si ricorda, in aggiunta a quanto sinora riportato, che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, trovano applicazione le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Circa le eventuali operazioni di compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, del ruolo A.T.A occorre precisare quanto di seguito riportato.

Nei limiti del contingente totale di personale A.T.A. autorizzato per l’a.s. 2022/2023 le operazioni di compensazione tra i profili professionali sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, è possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di ingenerare esubero.

Con riferimento, invece, alle assunzioni relative al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, si evidenzia quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale in parola, ai sensi del quale esse sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A..

A norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, le facoltà assunzionali per i sovrannumerari e la trasformazione contrattuale per i titolari di contratti a tempo parziale della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge n. 69/2013 sono utilizzabili nei limiti dei posti disponibili tra quelli destinati alle procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013, e sono destinate prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie e successivamente alla trasformazione dei contratti a tempo parziale.

In merito a quanto sinora premesso, resta altresì fermo che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, è preclusa l’immissione in ruolo di assistenti tecnici negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnati tecnico-pratici soprannumerari.

In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, si rende altresì noto agli Spett.li Uffici in indirizzo che, a decorrere dal 8 agosto 2022 saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di inserimento turni.

Dalla stessa data sarà possibile rendere disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 2022/2023.

A seguire verranno, altresì, rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.

Si ricorda che, per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA, la presentazione dell’istanza si articolerà in due fasi.

In una prima fase, che prenderà avvio dall’8 agosto, gli interessati, in base ai turni di convocazione definiti dagli Uffici Scolastici Regionali in considerazione dei contingenti e delle consistenze delle graduatorie utili alle immissioni in ruolo, potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.

Nella seconda fase, che decorrerà dal 16 agosto, gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede.

Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, invece, saranno chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 16 agosto.

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Poiché le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, gli Spett.li Uffici in indirizzo sono invitati a prestare particolare attenzione alla fase di convocazione degli aventi titolo alle nomine, nello specifico adottando ogni soluzione ritenuta maggiormente idonea a consentire agli aspiranti inclusi nei singoli turni di avere adeguata notizia dell’apertura dei termini per proporre domanda, nonché ad assicurare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze connesse al corretto avvio dell’anno scolastico, margini di flessibilità nella definizione dei vari turni di nomina.

Si precisa che all’apertura di ogni turno di convocazione, sia della prima che della seconda fase per i DSGA, che per la fase unica per tutti gli altri profili, è stato predisposto l’invio della comunicazione di apertura turno, direttamente da sistema.

In aggiunta, è stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina, sia nell’ambito della prima fase che nell’ambito della seconda.
Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali nonché adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni.

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione.

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