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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Il periodo di prova per il personale ATA assunto a tempo indeterminato

Il personale neoassunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita dall’art. 30 del CCNL 2016\2018 come segue:

  • 2 mesi per i profili delle aree A e A super (Collaboratore scolastico e Addetto azienda agraria) 
  • 4 mesi per i restanti profili per i restanti profili (assistente amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco, Infermiere e DSGA).

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.

RECESSO DAL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

CONFERMA IN SERVIZIO
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Il preesistente CCNL 2006/2009 prevedeva che, al termine del periodo di prova, il Dirigente scolastico dovesse emanare un atto di conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova. Nel nuovo contratto tale previsione è scomparsa per cui si deve ritenere che la conferma del contratto a tempo indeterminato, al termine del periodo di prova, non necessita di alcun atto formale ed è quindi automatica.
In sostanza mentre prima, anche nella ipotesi in cui l’amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà (motivata) di recesso, il dipendente al termine della prova poteva non essere confermato (non superare il periodo di prova), oggi questo non può accadere dal momento che se il dipendente al termine del periodo di prova è ancora in servizio è da considerare confermato (comma 7 dell’art. 30 del nuovo CCNL 2016/2018).

La non conferma del dipendente potrà quindi avvenire esclusivamente attraverso l’esercizio da parte dell’amministrazione della facoltà di recesso che, come suddetto, deve essere motivata.

FORMALE CONFERMA IN RUOLO DEL DIPENDENTE
Come anticipato, con il nuovo CCNL, non è più necessario da parte del Dirigente Scolastico l’atto di conferma in ruolo. Tuttavia, pur in assenza di un obbligo normativo, è opportuno formalizzare l’avvenuta conferma in ruolo dell’interessato mediante lo schema allegato, per soddisfare un’elementare ragionevole esigenza di certezza del diritto che in futuro potrebbe essere espressa non solo dall’interessato, ma anche legittimamente da soggetti terzi, specie se nell’esercizio di pubbliche funzioni.

RINNOVO O PROROGA DEL PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. Questo significa il Dipendente nel momento in cui riceve dall’amministrazione la comunicazione della volontà di recesso prevista può chiedere di ottenere per una sola volta il rinnovo o la proroga del periodo di prova.

DIPENDENTE PROVENIENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE O DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE
Il dipendente assunto a tempo indeterminato proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto in cui è di ruolo, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente potrà rientrare, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

ESONERO DAL PERIODO DI PROVA
In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.

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