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Graduatorie ATA: non si valuta il servizio prestato con contratti di prestazione d’opera; valutabile il servizio come modello vivente

Le tabelle titoli allegate al DM 50/2021 prevedono la valutazione dei servizi prestati nei vari profili nelle varie tipologie di scuole.

Come precisa la nota 10824 del 10 maggio 2021 dell’Ambito Territoriale di Bari, non sono però valutabili i servizi prestati sulla base di contratti di prestazione d’opera né in generale i servizi prestati sulla base di altri contratti atipici.

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui in questi casi non sussiste un rapporto di lavoro caratterizzato da vincolo di subordinazione ma soltanto delle reciproche obbligazioni tra le parti. Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al D.M. 50/2021. A mo’ di esempio non può essere valutata l’attività dei PON e delle ”sezioni primavera”.

SERVIZIO COME MODELLO VIVENTE

È invece prevista dalle nuove Tabelle la valutazione dei servizi prestati come modello vivente, in relazione alla durata effettiva del servizio, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (vedi nota 8 tabella di valutazione). Infatti, nell’ambito del secondo biennio e quinto anno dell’Indirizzo Arti figurative le scuole possono prevedere specifiche attività di posa effettuate da modelli viventi. Il numero massimo di ore settimanali di posa è pari al cinquanta per cento del monte ore previsto per ciascuna classe per le discipline di indirizzo. In base agli ordinamenti vigenti ciò significa: non più di sei ore settimanali per ciascuna delle classi terze e quarte e non più di sette ore per le classi quinte.

Tale servizio è dunque valutabile anche se prestato con contratti atipici. 

SERVIZI NEI PROGETTI REGIONALI 

Vanno altresì valutate, come confermato dall’art. 1, comma 4, del D.M. del 50/2021 le attività in progetti rese a seguito di specifica convenzioni Regione – Ministero (“Diritti a scuola” frutto di accordi siglati tra il MIUR e la Regione Puglia e il progetto ““Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna) in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosiddette “salva precari” e recentemente dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013.

VEDI LA NOTA DELL’AMBITO DI BARI

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