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Graduatorie 24 Mesi personale ATA: domande dal 10 al 30 maggio (ore 14). Pubblicata la nota ministeriale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha emanato l’annuale nota con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

TEMPISTICHE
Le domande dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024.

Gli uffici scolastici regionali dovranno pubblicare i bandi entro il 9 maggio 2024, in cui sarà prevista la possibilità per gli aspiranti di dichiarare con riserva il servizio prestato entro il 30 giugno 2024. Successivamente, ci sarà la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.

NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
In merito, sebbene noto, si ricorda che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’articolo 50, ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA, articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B del nuovo CCNL.

L’allegato A al CCNL contiene l’elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi al concorso occorre avere una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
È, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

SERVIZIO PRESTATO NELLE PROVINCE AUTONOME E NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati.

SERVIZIO SVOLTO DAGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COME FACENTI FUNZIONE
Si rappresenta inoltre l’esigenza che, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, sia prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

La medesima possibilità deve essere prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020/21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.

PROVINCIA DI BAT
È opportuno inoltre evidenziare che, a seguito dell’attribuzione dei codici meccanografici per le istituzioni scolastiche della Provincia di BAT, coloro che sono inseriti nelle graduatorie in esame dell’Ambito Territoriale di Bari e di Foggia per il corrente anno scolastico possono optare tra l’inserimento nella graduatoria dell’Ambito territoriale della provincia di BAT o la permanenza nelle attuali graduatorie. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l’interessato resterà incluso nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bari o di Foggia.

Coloro che presentano la domanda per nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l’iscrizione esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, fermo restando che coloro che hanno optato per l’Ambito territoriale di BAT esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e coloro che sono rimasti nell’Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi del territorio della provincia di Bari o di Foggia.

ALLEGATO H
È  prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992. Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

Come già segnalato per l’anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, del dPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

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