L’articolo 58, comma 2, lett. b) del Decreto Sostegni BIS dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell’a.s. 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
In tal senso va ricordato che il Decreto Legge 104/2020 (convertito nella Legge 126/2020) ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018, nei limiti della quota degli idonei, che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997 e nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.
Le modalità applicative – che sarebbero dovute essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – non risultano intervenute.