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Ata: risarcimento del danno ai precari ex L.S.U assunti su posti di organico di diritto [Sentenza]

Pubblichiamo il contributo degli Avv. Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli concernente una sentenza emessa il 4 marzo dal Tribunale del lavoro di Siracusa in merito 

 

Con la sentenza n. 374 del 4 marzo 2021, il Tribunale del Lavoro di Siracusa ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 32 comma 5 L. 183/2010 in favore di tre Assistenti Amministrativi ex Co.co.co., stabilizzati a far data dal 1 settembre 2018 e difesi dagli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli.

Secondo il Tribunale siciliano, la successione di contratti di collaborazione per come in concreto avvenuta, consente di ritenere che le assunzioni a termine dei ricorrenti siano state effettuate su posti di organico di diritto.

Invero, si legge nella sentenza, mentre <nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze “temporanee” non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro sul lavoro determinato>, nel caso di specie <è ravvisabile l’abusiva reiterazione dei contratti a termine atteso che le assunzioni dei predetti ricorrenti sono state effettuate su posti di organico di diritto>.

I ricorrenti, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) ed utilizzati nelle scuole statali a cui erano stati affidati ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del successivo D.M. 66/2001, avevano prestato servizio dall’1.07.2001 sino al 31.08.2018, senza soluzione di continuità in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di Assistente tecnico amministrativo ed erano stati successivamente stabilizzati con contratto part-time.

Per le ragioni sopra dette, il Tribunale di Siracusa, ha altresì riconosciuto ai ricorrenti il diritto a <l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ccnl succedutisi nel tempo> con disapplicazione delle norme che <prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico inziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato>

Con la sentenza in commento, dunque, è stato finalmente accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini della progressione stipendiale della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine ed il Ministero convenuto condannato al pagamento delle differenze retributive in favore dei ricorrenti oltre al risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine nella misura massima consentita di dodici mensilità.

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