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ATA e fruizione delle ferie: il dipendente può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi [Orientamento ARAN]

Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007.

PERSONALE ATA
Le ferie del personale Ata sono regolate dal CCNL scuola 2006/2009, all’art. 13, comma 5. Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto:

  • a 30 giorni di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
  • a 32 giorni per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato anche con contratto a tempo determinato.

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Va quindi effettuata la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
▪ Es. docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

FRUIZIONE DELLE FERIE
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.

FRUIZIONE CONTINUATIVA PER ALMENO 15 GIORNI
L’ARAN con l’orientamento CIRS98 del 22 marzo 2022 si è espresso in merito alla possibilità, da parte del personale ATA, di fruire frazionatamente delle ferie senza la fruizione continuativa per almeno 15 giorni lavorativi.

In sostanza:

  • Il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Tuttavia, si ritiene comunque che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio – 31 agosto.
  • Diversamente, in mancanza di tale richiesta, il Dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;

Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?

In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi

continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto.”

Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:

a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;

b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto;

c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;

d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.

Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.

Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.

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