L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nei giorni scorsi aveva risposto al quesito di un’istituzione scolastica che chiedeva chiarimenti in merito alle specifiche attività professionali dei collaboratori scolastici, con particolare riferimento alle attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime e del cambio pannolino.
Il quesito faceva particolare riferimento all’Allegato A del nuovo CCNL 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, nel quale, tra le attività previste, è inclusa anche “…l’assistenza necessaria…nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
L’ARAN a tal riguardo riportava la parte della declaratoria dell’Allegato A, laddove si afferma che:
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mese scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso ei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Inoltre, sempre nella medesima declaratoria si afferma che:
Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale no specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Pertanto, a parere dell’ARAN, l’attività indicata continua ad essere ricompresa tra quelle previste per la figura del Collaboratore Scolastico.
LA NUOVA NOTA DEL 5 NOVEMBRE 2024
Con una nota del 5 novembre l’Agenzia chiarisce che non si tratta di una novità dell’ultimo CCNL ma della conferma di quanto già previsto in precedenza.
Infatti, secondo l’ARAN quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, poiché già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:
- per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;
- per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.
Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786.
In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:
“ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.
VEDI QUI LA RISPOSTA DELL’ARAN
VEDI IL CCNL 2019/2021
VEDI LA NOTA DEL 5 NOVEMBRE ARAN