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Assegnazione provvisoria ed utilizzazioni del PERSONALE ATA

Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate in modalità cartacea dal 23 luglio al 3 agosto 2018, utilizzando il modello UN.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria devono essere indirizzate:

  • all’Ufficio di Ambito Territoriale di titolarità per il tramite dell’istituto di servizio, se si richiede l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria nella propria provincia di titolarità;
  • qualora la domanda venga presentata per altra provincia, all’Ufficio di Ambito Territoriale della provincia richiesta e per conoscenza all’Ufficio di Ambito Territoriale della provincia di titolarità.

REQUISITI PER CHIEDERE LE UTILIZZAZIONI
Possono presentare domanda di utilizzazione, i docenti che si trovano nelle condizioni indicata dal comma 1 dell’art. 11 del CCNI. Tra questi:

  • il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità
  • il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica.
  • il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva
  • il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del CCNL del 29/11/2007
  • il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale
  • il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero

REQUISITI PER CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

PREFERENZA SINTETICA PER IL DISTRETTO O COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO
Il personale ATA, che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, nella domanda deve necessariamente indicare il comune di ricongiungimento, ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto, secondo le seguenti indicazioni:

  • se preceduto dall’indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente precedere la preferenza per ogni altro comune (o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti);
  • l’indicazione della preferenza sintetica del  comune di ricongiungimento (o per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti) è obbligatoria solo  quando vengano richiesti anche altri comuni o distretti.

La mancata indicazione, tra le preferenze, del comune di ricongiungimento non determina l’annullamento della domanda, tuttavia l’Ufficio non può prendere in considerazione eventuali preferenze relative ad altri comuni. In tal caso, saranno considerate soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento mentre non saranno prese in considerazione eventuali preferenze relative ad altri comuni.

COMUNE DI TITOLARITÀ
Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

POSTI DISPONIBILI
Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time, l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale, interessato può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole.

Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

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