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Visite specialistiche per gravi patologie ed esclusione dal computo dei giorni di malattia

I docenti\ATA con contratto a tempo indeterminato, possono assentarsi dal lavoro per malattia per 18 mesi conservando il diritto al posto, computando tutte le assenze per malattia intervenute nell’ultimo triennio. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, il lavoratore può chiedere di assentarsi dal lavoro per ulteriori 18 mesi senza percepire alcuna retribuzione.


ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEI GIORNI DI ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE
L’art. 17, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, recita espressamente:

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidantisono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie”.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali:

  • che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata;
  • che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Pertanto, affinché la dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 del contratto (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), non è sufficiente che sia affetta da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

È necessario, dunque, che il dipendente fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia.

VISITE SPECIALISTICHE
Come precisato dalla Nota n. 6587 dell’USR Umbria, considerato che la suddetta norma parla di conseguenze certificate delle terapie, in detta dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, facendosi ricomprendere anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’ intera giornata dal servizio.

Nota 6587 del 2015
Assenze per gravi patologie per i docenti di ruolo

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