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domenica, Gennaio 26, 2025
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Supplenze e congedo di maternità: non è necessaria la presa di servizio

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

A norma dell’art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto

FLESSIBILITÀ

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (piuttosto che 2) e nei 4 mesi successivi al parto (piuttosto che 3), a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEI 5 MESI DOPO IL PARTO
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019) ha introdotto il comma 1.1 che prevede la possibilità, in alternativa a quanto disposto precedentemente, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.


DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Un’attenzione particolare merita il tema relativo al congedo di maternità\paternità per i docenti supplenti. Anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento (anche economico).

Se la nomina del supplente giunge durante il congedo di maternità/paternità e senza assunzione di servizio il rapporto di lavoro si instaura lo stesso perché ciò che rileva è l’accettazione della nomina e non l’inizio della effettiva prestazione del servizio.
Secondo il TAR Puglia (Sentenza n. 150 del 7/6/1986):

Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria”.

Ancora,

il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina (Sentenza Consiglio di Stato n. 5095 del 4.9.2006)”.

Pertanto, una volta interpellata, la supplente potrà accettare la nomina comunicando alla scuola il suo status e inviando il certificato del ginecologo da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza. Se, invece, ha già partorito e si trova nei tre mesi post-partum invierà il certificato attestante il parto avvenuto.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta il 100% della retribuzione (al pari dei docenti di ruolo) e il relativo servizio è valido anche come punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e per il servizio pre-ruolo

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà il 100% della retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l‘indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita fuori nomina (indentificata dal codice SIDI N18) non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto. 

Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.

(es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%). 

La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina,  è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.

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