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Sospensione didattica in presenza del figlio minore di 16 anni: al genitore lavoro agile o congedo straordinario

L’articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n.111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14 (soglia poi innalzata a 16 anni), disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha esteso tale possibilità ai casi in cui la quarantena derivi da contagio verificatosi nell’ambito di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici e privati nonché nell’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 

Art. 21-bis
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”.

In questi casi il personale della scuola può fruire del lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Il Decreto Ristori è intervenuto modificato la disciplina esistente su due punti: innanzitutto innalzando da 14 a 16 anni, il limite di età del figlio convivente per poter beneficiare delle agevolazioni, sebbene in tal caso, per i figli di età compresa fra i 14 e 16 anni si abbia solo la facoltà di astenersi dal lavoro ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Inoltre, oltre alle originarie motivazioni già previste, è stata aggiunta anche quella relativa al caso della sospensione della didattica in presenza. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.
Pertanto il personale scolastico potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e, ove ciò non fosse possibile, astenersi per tutto o parte del periodo della quarantena con una indennità pari al 50% della retribuzione, non solo nel caso di quarantena del figlio ma anche semplicemente nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di sedici anni.

CONGEDO STRAORDINARIO
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) e comunque in alternativa alla misura suddetta, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%.. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLE MISURE DA PARTE DELL’ALTRO GENITORE
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure suddette o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure suddette.

Quindi il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
La Circolare INPS n. 116 del 2/10/2020 ha chiarito che ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Circolare INPS n. 116 del 2/10/2020

Lavoro agile a scuola nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza [Decreto Agosto]

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